CORONAVIRUS: IL DPCM DEL 21 GENNAIO 2022

News / Varie - venerdì 21 gen 2022 alle 15:53 | A cura dell'Ufficio Stampa


Dal primo febbraio non servirà esibire il Green Pass per le esigenze alimentari e di prima necessità (supermercati), per quelle sanitarie (farmacie e parafarmacie) né per i luoghi legati alla sicurezza e alla Giustizia (le caserme per presentare una denuncia, per esempio).
 
Ma la certificazione verde dovrà essere esibita in tutti gli altri esercizi commerciali: dai tabaccai, alle banche agli uffici postali: a prevederlo il nuovo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri firmato venerdì 21 gennaio 2022, che aggiorna le regole sulla certificazione verde anti-Covid a partire dal prossimo 1° febbraio.
 
Per quanto concerne le imprese, le esigenze essenziali e primarie della persona per le quali NON è richiesto il possesso del green pass (né “base” né “rafforzato”) sono quelle alimentari e di prima necessità, per le quali è consentito l’accesso alle seguenti attività commerciali di vendita al dettaglio (allegato al DPCM):
• esercizi specializzati e non specializzati con prevalenza di prodotti alimentari e bevande (ipermercati, supermercati, discount di alimentari, minimercati e altri esercizi non specializzati di alimenti vari), escluso in ogni caso il consumo sul posto;
• prodotti surgelati;
• animali domestici e alimenti per animali domestici in esercizi specializzati;
• carburante per autotrazione in esercizi specializzati;
• articoli igienico-sanitari;
• medicinali in esercizi specializzati (farmacie, parafarmacie e altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica);
• articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati;
• materiale per ottica;
• combustibile per uso domestico e per riscaldamento.
Inoltre, il provvedimento consente l’accesso – senza green pass – anche ad ulteriori attività e servizi per esigenze di:
- salute (approvvigionamento di farmaci e dispositivi medici e accesso alle strutture sanitarie e sociosanitarie, nonché a quelle veterinarie);
- sicurezza (accesso agli uffici delle Forze di polizia e delle polizie locali);
- giustizia (accesso agli uffici giudiziari e agli uffici dei servizi sociosanitari per la presentazione di denunzie indifferibili e urgenti).
 
Il DPCM, che sarà efficace dal 1° febbraio 2022, precisa che il rispetto delle misure in esso previste sarà assicurato dai titolari degli esercizi e dai responsabili dei servizi attraverso lo svolgimento di controlli anche a campione.
Alla luce del provvedimento, si conferma l’interpretazione sull’ambito di applicazione dell’obbligo di green pass “base” alle sole attività del settore del commercio e non anche genericamente a tutte le “attività di tipo commerciale”, in cui sarebbero ricadute anche le attività artigiane di servizi (tra cui autoriparazione, impianti, etc.) e di produzione.
Pertanto, il green pass “base” andrà richiesto solo per l’accesso alle attività commerciali, all’ingrosso e al dettaglio, individuate secondo la classificazione Ateco, ad eccezione delle suddette attività esentate dal DPCM.
 
Rimane fermo l’obbligo di green pass “base” anche per i servizi alla persona, con riferimento ai quali si rileva che in una delle Faq pubblicate sul sito del Governo, Confartigianato ha riscontrato difformità rispetto a quanto previsto dal DL 1/22, che ha prontamente segnalato al Dipartimento affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio e al Ministero della Salute.
Infatti, a differenza di quanto affermato nella Faq:
• il green pass “rafforzato”, con riferimento ai servizi alla persona, è richiesto solo per i centri benessere (sia al chiuso sia all’aperto) e per i centri termali (art. 8, c. 1, del DL 122/21 e art. 1, c. 4, del DL 229/21), mentre per tutti gli altri è sufficiente il green pass “base” (art. 3, c. 1, lett. a) del DL 1/22);
• le sartorie non sono ricomprese tra i servizi alla persona, in quanto sono contraddistinte da un codice Ateco diverso (14.13.20);
• tra i servizi alla persona rientrano anche i servizi di cura degli animali da compagnia (codice Ateco 96.09.04) e organizzazione di feste e cerimonie (codice Ateco 96.09.05).

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