NUOVE MISURE ANTI-COVID. IL GREEN PASS DURERA' 12 MESI

News / Varie - venerdì 10 set 2021 alle 10:52 | A cura dell'Ufficio Stampa


Il Governo, con il Consiglio dei Ministri di ieri, ha varato un nuovo decreto che amplia l’uso del Green Pass nelle scuole, nelle università e nelle Rsa. Il decreto prevede la proroga dello stato di emergenza nazionale per la pandemia fino al 31 dicembre 2021.
La validità del certificato verde (Green Pass) è stata aumentata da 9 a 12 mesi. Intanto l’AIFA Agenzia italiana del farmaco ha dato il via libera alla terza dose di vaccino per le persone fragili. Ora anche su questo dovrebbe arrivare a breve una misura ad hoc del governo. Mentre già si parla di estensione, sempre a breve, del Green Pass a tutti gli statali.
 
SCUOLE – Fino alla fine del 2021, oltre al personale scolastico per cui era già stato previsto, deve avere il Green Pass “chiunque accede a tutte le strutture delle istituzioni scolastiche, educative e formative”. Oltre ai dipendenti delle ditte esterne (per pulizie, servizi mensa, addetti alla manutenzione) devono avere la certificazione anche i genitori che entrano negli istituti per accompagnare i figli o per partecipare alle riunioni e ai colloqui con i docenti. Sono esentati “i bambini, gli alunni, gli studenti e i frequentanti i sistemi regionali di formazione, ad eccezione di coloro che prendono parte ai percorsi formativi degli Istituti tecnici superiori”.
 
UNIVERSITÀ – Oltre agli studenti, ai docenti e al personale amministrativo, per cui era già stato previsto, la stessa regola vale per gli atenei e dunque deve avere il Green Pass “chiunque accede alle strutture appartenenti alle istituzioni universitarie e dell’alta formazione artistica musicale e coreutica, nonché alle altre istituzioni di alta formazione collegate alle università”.
 
CONTROLLI E MULTE – I controlli sono affidati ai dirigenti scolastici. Il decreto prevede che se l’accesso alle strutture è motivato da ragioni di servizio o di lavoro, “la verifica sul rispetto delle prescrizioni deve essere effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro”. I lavoratori esterni e i genitori che non hanno il Green Pass rischiano una multa da 400 a 1.000 euro. Per il personale la mancanza di Green Pass è considerata invece “assenza ingiustificata e, a decorrere dal quinto giorno di assenza, il rapporto di lavoro viene sospeso, e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso”.
 
RSA – Dal 10 ottobre scatta “l’obbligo vaccinale anche per tutti i soggetti esterni che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa nelle strutture per anziani Rsa”. Dunque non vale solo per medici e infermieri. I responsabili delle Rsa e “i datori di lavoro dei soggetti che a qualunque titolo svolgono attività lavorativa sulla base di contratti esterni assicurano il rispetto dell’obbligo”.
 
A chi esercita le professioni sanitarie, agli operatori di interesse sanitario e ai lavoratori dipendenti delle Rsa che non hanno il Green Pass si applicano le sanzioni e la sospensione della prestazione lavorativa, il che comporta che non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento e mantiene efficacia fino all’assolvimento dell’obbligo vaccinale o, in mancanza, fino al completamento del piano vaccinale nazionale e comunque non oltre il 31 dicembre 2021″.
 
Rimane in vigore l’obbligo del Green Pass nei seguenti luoghi chiusi:
 
• servizi di ristorazione al tavolo al chiuso
• spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportive
• musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre
• piscine, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, se al chiuso
• sagre e fiere, convegni e congressi
• centri termali (ad eccezione di chi effettua prestazioni sanitarie), parchi tematici e di divertimento
• centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione
• sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò
• concorsi pubblici
• mense aziendali
• ristoranti degli alberghi se si tratta di clienti esterni
• treni, aerei, navi e bus (Tav e Intercity – Navi e traghetti interregionali ad eccezione dei collegamenti marittimi dello Stretto di Messina – Voli nazionali e internazionali – Autobus che collegano più di due regioni e che effettuano tratte turistiche più lunghe e su quelli per servizi di noleggio con conducente)

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