TITOLARI EFFETTIVI: AVVIO DELLA CAMPAGNA INFORMATIVA DA PARTE DELLA CCIAA

News / Affari generali e inizio attività - lunedì 07 nov 2022 alle 08:00 | A cura dell'Ufficio Stampa


In attuazione delle direttive comunitarie, l’art. 21 del Decreto Antiriciclaggio ha previsto che i soggetti interessati hanno l'obbligo di comunicare la titolarità effettiva al registro delle imprese. Si prevedono oltre1,1 milioni di soggetti che dovranno iscrivere e successivamente aggiornare l’informazione nel registro delle imprese. Il sistema delle Camere di Comemrcio ha predisposto le istruzioni operative, le attività di formazione e i sistemi informatici per la gestione delle domande di iscrizione del Titolare Effettivo.

COS’È E COME FUNZIONA IL REGISTRO DEI TITOLARI EFFETTIVI
A seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministero dell’Economia e delle finanze che disciplina le modalità di comunicazione e accesso ai dati e alle informazioni relativi ai titolari effettivi di imprese dotate di personalità giuridica (srl, spa, sapa, soc. cooperative, consorzi) è ormai imminente l’avvio dei termini di scadenza per l’invio delle istanze al Registro delle imprese.

Chi sono i soggetti interessati al registro dei titolari effettivi
• imprese dotate di personalità giuridica (srl, spa, sapa, soc. cooperative, consorzi);
• persone giuridiche private (tenute all’iscrizione nel Registro delle persone giuridiche private ossia Associazioni riconosciute, fondazioni, altre istituzioni di diritto privato che acquisiscono personalità giuridica perché iscritte nel registro);
• trust produttivi di effetti giuridici rilevanti a fini fiscali e di istituti giuridici affini al trust.
Sono escluse le ditte individuali e le società di persone.

Chi sono i titolari effettivi
I criteri per l’individuazione del titolare effettivo sono molteplici.
Proprietà diretta o indiretta
Il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile la proprietà diretta o indiretta della società ovvero il relativo controllo.
La proprietà di una partecipazione superiore al 25% del capitale di una determinata società, detenuta da una persona fisica, è indice di proprietà diretta e determina per quest’ultima lo status di Titolare effettivo
La proprietà di una percentuale di partecipazioni superiore al 25% del capitale di una determinata società, posseduto per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona è indice di proprietà indiretta e determina lo status di titolare effettivo.

Controllo societario
Nelle ipotesi in cui l’esame dell’assetto proprietario non consenta di individuare in maniera univoca la persona fisica o le persone fisiche cui è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell’ente, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile il controllo del medesimo in forza:
• del controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria;
• del controllo di voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante in assemblea ordinaria;
• dell’esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un’influenza dominante.

Rappresentanza legale
In ultima istanza, qualora l’applicazione dei suddetti criteri risulti inefficace il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari, di poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione della società.

Da quando scatta l’obbligo di iscrizione al registro
Si dovrà provvedere entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del decreto attuativo del MISE, tutt’ora non ancora adottato.
Entro 12 mesi dalla data della prima comunicazione o dell’ultima variazione, gli stessi soggetti saranno tenuti alla conferma dei dati e delle informazioni relativi alla titolarità effettiva. Le imprese dotate di personalità giuridica potranno effettuare la conferma insieme al deposito del bilancio.

Quali sono le sanzioni
L’omessa comunicazione delle informazioni sul titolare effettivo al Registro delle imprese sarà punita con la sanzione amministrativa da 103 a 1.032 euro. Se la comunicazione avviene nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti, la sanzione amministrativa pecuniaria è ridotta ad un terzo.

Gli addetti del Servizio Affari Generali di Confartigianato della provincia di Ravenna sono a disposizione delle aziende associate per chiarimenti in merito.


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