PER LE STRUTTURE RICETTIVE IN VIGORE L’OBBLIGO DI INDICARE IL CODICE IDENTIFICATIVO DI RIFERIMENTO (CIR)

News / Varie - mercoledì 14 giu 2023 alle 13:45 | A cura dell'Ufficio Stampa


Come avevamo correttamente anticipato qualche settimana fa, sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna dello scorso 24 maggio è stata pubblicata la Deliberazione della Giunta Regionale n. 687 che fissa le Modalità operative per l’acquisizione del Codice Identificativo di Riferimento (CIR) per tutte le strutture ricettive ed i relativi termini di entrata in vigore.

Si tratta del codice che i titolari di tutte le strutture ricettive devono obbligatoriamente indicare quando, con scritti o stampati o siti web o con qualsiasi altro mezzo, effettuano attività di pubblicità, promozione e commercializzazione.

La norma riguarda praticamente tutte le strutture ricettive:
• alberghi;
• residenze turistico-alberghiere;
• condhotel.
• campeggi;
• villaggi turistici.
• marina resort.
• case per ferie;
• gli ostelli;
• rifugi alpini;
• rifugi escursionistici;
• affittacamere (R&B);
• case e appartamenti per vacanza.
• appartamenti ammobiliati per uso turistico;
• aree attrezzate di sosta temporanea;
• attività saltuaria di alloggio e prima colazione (B&B);
• strutture agrituristiche e strutture per il turismo rurale.

L’obbligo vale anche per i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare e/o che gestiscono portali telematici, e che quindi pubblicizzano, promuovono o commercializzano le strutture ricettive turistiche. Anche loro sono tenuti a pubblicare il CIR delle strutture ricettive presenti sugli strumenti utilizzati.

Il CIR non è altro che il ‘Codice Regione’ assegnato ad ogni struttura ricettiva dal sistema regionale Ross 1000, ovvero codice univoco per ogni posizione anagrafica presente nella banca dati regionale delle strutture ricettive.

Trattandosi di una nuova incombenza la Regione ha previsto un periodo transitorio di applicazione:
- fino al 30 settembre 2023 non sarà infatti applicata alcuna sanzione pe rla mancanza dell’indicazione del CIR.
- in caso di scorte di materiale cartaceo già stampato senza l’indicazione del CIR, questo potrà essere distribuito ed utilizzato fino al 31 dicembre 2023, ma in caso di controllo deve essere possibile dimostrare che la data di acquisto sia antecedente il 24 maggio 2023.

Ulteriori approfondimenti ed il testo della delibera regionale sono pubblicati su questo sito QUI


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