AUTORIZZAZIONE DELL'ATTIVITÀ SANITARIA L.R. N. 22/2019

News / Affari generali e inizio attività - lunedì 29 apr 2024 alle 15:09 | A cura dell'Ufficio Stampa


La Legge Regionale 22/2019 ha introdotto un nuovo Istituto prevedendo che le strutture sanitarie (in prevalenza studi medici e delle altre professioni sanitarie) precedentemente non soggette ad alcuna forma di autorizzazione all’esercizio, siano soggette all’obbligo di comunicare al Comune competente per territorio lo svolgimento della loro attività sanitaria.


Sono interessate a questo adempimento le attività di:
• Tecnico Audiometrista, Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico, Tecnico Sanitario di Radiologia Medica per Immagini e Radioterapia, Tecnico di Neurofisiopatologia, Tecnico Audioprotesista, Tecnico Ortopedico, Dietista, Tecnico di Fisiopatologia Cardiocircolatoria e Perfusione Cardiovascolare, Igienista Dentale.
• Logopedista, Podologo, Ortottista e assistente di Oftalmologia, Terapista della Neuro e Psicomotricità dell’Età Evolutiva, Tecnico della Riabilitazione Psichiatrica, Terapista Occupazionale, Educatore Professionale.
• Tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro, Assistente Sanitario.

L’obiettivo di questo nuovo adempimento è motivato dall’esigenza di garantire ai cittadini la tutela della salute, attraverso la sorveglianza sull’intera offerta dei servizi sanitari.

La L.R. prevede che la Comunicazione di svolgimento di attività sanitaria sia presentata dal legale rappresentante al Comune competente per territorio con modalità dematerializzate. Il legale rappresentante autocertifica il possesso dei requisiti individuati con la delibera di Giunta Regionale n. 1919/2023. La struttura sanitaria (lo studio) può svolgere l’attività sanitaria dalla data di presentazione della Comunicazione.

Nel caso di strutture già operanti alla data di pubblicazione della delibera 1919/2023 nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna avvenuta il 20 dicembre 2023, queste possono continuare a svolgere la propria attività e sono tenute a presentare la suddetta Comunicazione entro il termine di novanta giorni dalla data di pubblicazione. Tale Comunicazione prevede che il legale rappresentante autocertifichi il possesso dei requisiti individuati con la delibera di Giunta Regionale n. 1919/2023.

Il termine per la presentazione della Comunicazione di svolgimento di attività sanitaria (art. 10 e 11, LR 22/2019) di cui sopra, da inviare ai Comuni ove ha sede lo studio con il Modulo 8-bis, è stato prorogato al 3 giugno 2024 ed il successivo termine per l’adeguamento degli studi ai requisiti autorizzativi (Allegato 1 – DGR n. 1919/2023) è stato fissato al 1° ottobre 2024.

Il servizio Affari Generali dell’Associazione è disponibile ad eventuali approfondimenti in merito.


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