IDRAULICI-NUOVA DELIBERA 40 - APERTURA E RIATTIVAZIONE CONTATORI
In allegato trovate la circolare ed una serie di allegati esplicativi della nuova delibera 40.
La nuova Delibera è entrata in vigore il 1 luglio 2014 e regolamenta, anche modificandole,
le procedure per gli accertamenti della sicurezza degli impianti di utenza nuovi e quelle per
gli accertamenti per gli impianti di utenza modificati o trasformati che non erano soggetti ad
accertamento.
Alleghiamo alla presente quanto ci trasmette Hera in merito alle modifiche della procedura.
Vi trovate:
• Una sintetica relazione sulle novità procedurale
• Una descrizione del campo di applicazione
• La normativa
• La Linea Guida del CIG
Con la nuova Delibera, l’installatore deve redigere un modello unico di dichiarazione per tutti i casi di
impianto soggetto ad accertamento (Allegato I/40):
• non è richiesta la dichiarazione di conformità in quanto l’installatore può rilasciarla solo dopo
avere eseguito tutte le prove di sicurezza e funzionalità con l’impianto attivato
• nel caso in cui l’installatore non sia il primo esecutore dell’impianto o siano intervenute altre
ditte, viene richiesto di allegare le Dichiarazioni di Conformità relative agli interventi precedenti
o, se non siano presenti, di allegare un Rapporto Tecnico che attesti la compatibilità per le
parti di impianto preesistenti.
È importante notare che vi sono comunque una serie di documenti tecnici che fanno parte di una
Dichiarazione di Conformità quali:
a) progetto (eseguito da professionista o dall’installatore, secondo quanto previsto dal DM 37/08)
b) relazione dettagliata con tipologie dei materiali utilizzati, prodotti soggetti a norme con riferimenti a
marchi, certificati di prova, ecc; numero, tipo e potenza degli apparecchi installati o installabili
caratteristiche dei componenti il sistema di ventilazione dei locali; caratteristiche dei sistemi di scarico
dei prodotti della combustione; eventuali indicazioni sul collegamento elettrico degli apparecchi;
schema di impianto realizzato; copia della visura camerale con i requisiti tecnico professionali.
L’installatore ha 30 giorni di tempo per completare la documentazione, in caso contrario la domanda di
attivazione della fornitura viene annullata.
Con il modello H/40 l’utente che chiede la fornitura di gas si impegna a non utilizzare l’impianto fino a
quando l’installatore non abbia rilasciato la Dichiarazione di conformità.