CONGRUITÀ DELLA MANODOPERA: FAQ CNCE SU LAVORAZIONI PARTICOLARI E ATTIVITÀ EDILI

News / Associazioni di mestiere - giovedì 17 apr 2025 alle 10:01 | A cura dell'Ufficio Stampa


Lo scorso 10 aprile la Commissione Nazionale delle Casse edili (CNCE), con la pubblicazione delle FAQ n. 12.4 e 21.2, ha fornito importanti chiarimenti in materia di congruità, rispettivamente in tema di “giustificazioni delle lavorazioni particolari” e di “linee vita”. Le nuove FAQ sono inserite nel file unico pubblicato sul sito istituzionale della CNCE. Eccole:

12.4 Ai fini della verifica della congruità è possibile giustificare il mancato raggiungimento dell’importo atteso in caso di lavorazioni particolari?

Si, dal marzo 2023 non è più ammessa la semplice autodichiarazione dell’impresa sulle casistiche di lavorazioni particolari (come, ad esempio, materiali dal costo rilevante, macchinari altamente tecnologici, tecniche costruttive particolari) ma è necessaria l’allegazione di idonea documentazione comprovante le specificità del caso (a mero titolo esemplificativo e non esaustivo: dichiarazione del Direttore dei Lavori, adeguatamente motivata, del mancato raggiungimento dell’importo atteso – Computo metrico estimativo – Capitolato di appalto – Contratto – Schede tecniche esplicative riferite ai materiali o ai macchinari utilizzati).

21.2 È considerata edile l’attività di montaggio Linee Vita? E l’attività di moviere?

Si, l’attività di montaggio linee vita (ad esclusione dei casi in cui l’installazione venga effettuata dall’impresa che si occupa della progettazione e della produzione) e quella di moviere sono considerate attività edili e quindi rientranti nell’ambito di applicazione della congruità di cui al DM n. 143/2021.


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