NORMATIVA, TEMPI DI GUIDA E RIPOSO: SOSPENSIONE BREVE DELLA PATENTE IN CASO DI VIOLAZIONE DA PARTE DELL’AUTISTA

News / Associazioni di mestiere - giovedì 17 apr 2025 alle 11:30 | A cura dell'Ufficio Stampa


Informiamo che il Ministero dell’Interno in risposta ad un quesito ha chiarito che l’art. 218-ter del Codice della strada (c.d. sospensione breve della patente) si applica anche per le violazioni dell’art. 174 co. 6, del citato Codice (sforamento superiore al 20% dei tempi di guida e riposo dei conducenti professionali) commessa in epoca anche precedente al controllo ed accertata attraverso la carta conducente o il foglio di registrazione.

Questo perché il conducente è identificato al momento della commissione dell’illecito.

Rimane esclusa, invece, la possibilità di applicare la sospensione breve quando il trasgressore è identificato in un momento successivo sia alla commissione, sia all’accertamento, sia alla contestazione della violazione, come avviene nei casi di cui all’art. 180, comma 8, C.d.S. e di cui all’art. 126-bis C.d.S. Come previsto dall’art. 218-ter C.d.S. il punteggio da prendere in considerazione ai fini della durata della sospensione breve è quello risultante in archivio al momento dell’accertamento.


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