MISURE URGENTI PER LA SEMPLIFICAZIONE E L’INNOVAZIONE DIGITALE

News / Affari generali e inizio attività - giovedì 24 set 2020 | A cura dell'Ufficio Stampa


Entro il 1 ottobre 2020 tutte le imprese, costituite in forma societaria o individuale (queste ultime attive e non soggette a procedura concorsuale), già iscritte al Registro delle imprese, che non avessero ancora comunicato il proprio indirizzo PEC (ora domicilio digitale), o il cui domicilio digitale sia stato cancellato d’ufficio, ovvero che il proprio domicilio digitale, seppur dichiarato, sia inattivo, dovranno regolarizzare la propria posizione con la relativa comunicazione al Registro delle Imprese competente per territorio, in esenzione dall’imposta di bollo e dai diritti di segreteria. 
 
La mancata comunicazione comporterà l’assegnazione d’ufficio di un nuovo e diverso domicilio digitale e l’irrogazione di una sanzione amministrativa come prevista dall’art. 2630 del codice civile, in misura raddoppiata, per le società, e come indicata dall’art. 2194 del codice civile, in misura triplicata, per le imprese individuali (cioè da 206,00 a 2.064,00 euro per le società e per le imprese individuali da 30,00 a 1.548,00 €).
 
Lo prevede l’art. 37 del Decreto-Legge 16 luglio 2020, n. 76, recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale” (Decreto Semplificazioni) – che ha modificato l’art. 16 del D.L. 29.11.2008 n. 185, convertito con legge 28 gennaio 2009, n.2 e l’art. 5 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con legge 17 dicembre 2012, n. 221.
 
Si ricorda inoltre che le disposizioni contenute nel Codice dell’Amministrazione Digitale (art. 16, D.L. n. 185/2008 e art. 5, D.L. n. 179/2012) impongono:
• alle imprese, la comunicazione del proprio indirizzo di posta elettronica certificata al Registro imprese;
• ai professionisti iscritti in albi ed elenchi, la comunicazione ai rispettivi ordini o collegi.
Per quanto riguarda i professionisti che non comunicano il proprio domicilio digitale all’albo o elenco di appartenenza, è stato introdotto l’obbligo di diffida ad adempiere, entro 30 giorni, da parte dello stesso Collegio o Ordine di appartenenza.
 
La scadenza quindi, entro cui poter comunicare o rendere attivo l’indirizzo PEC, evitando di incorrere in sanzioni, è il 1° ottobre 2020.
 
Gli uffici dell’Associazione (Servizio Affari Generali) sono a disposizione per ogni chiarimento ed informazione in merito alla presente problematica.

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