Il bonifico bancario gioca un ruolo determinante nel diritto alla detrazione, infatti la nuova aliquota del 50% si applica a tutti i bonifici emessi a partire dal 26 giugno 2012, data di entrata in vigore del Dl 83/2012.
Il bonifico bancario o postale (anche on line), deve essere compilato in modo che risulti “parlante”, cioè con:
- la causale del versamento (con riferimento alle disposizione istitutive della detrazione: legge 449/97 per il 36% e legge 296/06 per il 55%);
- il codice fiscale del beneficiario dell’agevolazione;
- la partita Iva o il codice fiscale dell’impresa beneficiari del bonifico.
Va ricordato un vantaggio speciale per chi ha sbagliato a fare il bonifico, cioè senza i dati elencati sopra: potrà rifare uno nuovo all’impresa o al professionista, completo dei corretti dati richiesti, concordando però con quest’ultimo le modalità di restituzione dell’importo originariamente pagato. Questa possibilità deriva dalla risoluzione delle Entrate del 7 giugno 2012, n.55/E, che suggerisce appunto di rifare il pagamento alla ditta beneficiaria mediante un nuovo bonifico bancario/postale con i dati richiesti, consentendo l’applicazione della ritenuta d’acconto e concordando con il fornitore modalità di restituzione al contribuente dell’importo origianariamente pagato.
In sintesi, chi rifà ora il bonifico beneficia della detrazione del 50% della somma e non più del 36% mentre, paradossalmente, chi ha già effettuato correttamente i bonifici a suo tempo potrà beneficiare “solo” del 36%:
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