A seguito dell’introduzione a regime della “Proroga di Ferragosto” gli adempimenti fiscali ed i versamenti da effettuare con il mod. F24 nel periodo 1.8 – 20.8.2012 sono differiti, senza alcuna maggiorazione, al 20.8.
Tale proroga interessa, come recentemente confermato dall’INPS e dall’INAIL, anche il versamento dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi scadenti nel predetto
periodo.
La proroga riguarda esclusivamente i versamenti (imposte, tributi e contributi) da effettuare utilizzando il mod. F24, con esclusione quindi di quelli relativi alle somme che prevedono l’utilizzo del mod. F23 (ad esempio, imposta di registro, catastale, bollo).
Così, è differito al 20.8, il versamento:
- dell’IVA relativa al mese di luglio e del secondo trimestre;
- delle ritenute operate nel mese di luglio sui redditi di lavoro dipendente ed autonomo nonché relative a contratti di associazione in partecipazione
- versamento delle accise da effettuare ad agosto;
La proroga al 20.8 interessa tutti i contribuenti e pertanto anche coloro che, per effetto di quanto disposto dal DPCM 6.6.2012, effettuano il versamento delle imposte risultanti dal mod. UNICO / IRAP 2012 successivamente al 9.7.2012 con la maggiorazione dello 0,40%.
Si rammenta, infatti, che i predetti versamenti in scadenza il 18.6.2012 (18.7 con la maggiorazione dello 0,40%) possono essere effettuati:
- entro il 9.7.2012 senza maggiorazione;
- dal 10.7 al 20.8.2012 con la maggiorazione dello 0,40%.
La “Proroga di Ferragosto” opera anche con riguardo ai versamenti delle rate relative alle imposte risultanti dal mod. UNICO / IRAP 2012.
A tale proposito si rammenta che la scadenza delle rate successive alla prima è fissata al giorno16 di ciascun mese per i soggetti titolari di partita IVA e alla fine di ciascun mese per i soggetti non titolari di partita IVA.
Di conseguenza la proroga in esame interessa esclusivamente i soggetti titolari di partita IVA, considerato che per i soggetti non titolari di partita IVA la scadenza della rata di agosto cade al 31.8, ossia al di fuori del periodo di proroga.
La proroga in esame, come confermato dall’INPS, comprende anche i contributi previdenziali ed assistenziali scadenti nel periodo 1.8 – 20.8 (INPS dipendenti, Gestione separata, seconda rata fissa IVS).
L’INAIL ha confermato che può essere effettuato entro il 20.8 (anziché entro il 16.8) il versamento dei premi dovuti, anche in forma rateale.
La proroga interessa anche agli “adempimenti fiscali” in scadenza nel periodo compreso tra l'1.8 e il 20.8.2012.
Pertanto, è differita al 20.8, ad esempio, la presentazione telematica:
-della comunicazione dei dati relativi alle dichiarazioni d’intento ricevute da marzo per le quali sono state emesse “per la prima volta” fatture senza applicazione dell’IVA registrate per il mese di luglio (soggetti mensili) e per i mesi da aprile a giugno (soggetti trimestrali);
-dei corrispettivi di luglio da parte delle imprese della grande distribuzione commerciale e di
servizi.
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