LAVORO INTERMITTENTE: I PERIODI PREDETERMINATI DEVONO ESSERE FISSATI DALLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA

News / Paghe e consulenza del lavoro - lunedì 10 set 2012 | A cura dell'Ufficio Stampa


Il Ministero del lavoro, con la circolare 1/08/2012 n.20, integrando le precisazioni fornite con la precedente circolare 18/2012, ha evidenziato che le prestazioni rese con carattere discontinuo o intermittente per essere tali dovranno essere intervallati da una o più interruzioni, in modo tale che non vi sia una esatta coincidenza tra la durata del contratto e la durata della prestazione.

In merito ai requisiti soggettivi ed oggettivi che legittimano il ricorso al contratto intermittente, la circolare 20/2012, ricorda che l’utilizzo è possibile:

per esigenze e per periodi predeterminati (nell’arco della settimana, del mese o dell’anno) individuate dalla contrattazione collettiva

con soggetti con più di 55 anni di età (da intendersi con almeno 55 anni, anche se pensionati) e con soggetti con meno di 24 anni di età (quindi con al massimo 23 anni e 364 giorni) fermo restando che le prestazioni in quest’ultimo caso devono essere svolte entro il 25mo anno di età

in assenza di interventi della contrattazione collettiva, per una delle attività individuate dal RD 2657/1923 richiamato dal DM 23/10/2004.

Vengono confermati i casi che vietano il ricorso al lavoro intermittente così come anche la possibilità di stipulare il contratto con o senza previsione dell’indennità di disponibilità in relazione al fatto che il lavoratore assume o meno l’obbligo di rispondere alla chiamata del lavoratore (con preavviso di almeno un giorno).

Poiché dal 18 luglio u.s. è stato abrogato l’art. 37 del DLgs 276/2003 che regolamentava la possibilità di ricorrere al lavoro intermittente durante i periodi predeterminati (week end, vacanze estive, vacanze natalizie, ecc.) e riconosceva il diritto all’indennità di disponibilità solo in caso di effettiva chiamata del datore di lavoro, adesso, sia per i vecchi che per i nuovi contratti, la predetta indennità dovrà essere sempre corrisposta. N.B. solo se pattuita nel contratto iniziale. 

 


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