ALIMENTARISTI: DISCIPLINA RELAZIONI COMMERCIALI IN MATERIA DI CESSIONE PRODOTTI AGRICOLI E AGROALIMENTARI

News / Associazioni di mestiere - venerdì 12 ott 2012 | A cura dell'Ufficio Stampa


Il prossimo 24 ottobre è prevista l’entrata in vigore dell’art. 62 del D.L. 1/2012 che introduce importanti novità nell’ambito delle relazioni commerciali relative alla filiera alimentare.

Poiché il Decreto interministeriale di applicazione della normativa suddetta, la cui emanazione era prevista entro il 24 giugno 2012, è ancora al vaglio del Consiglio di Stato e presumibilmente non sarà pubblicato prima dell'entrata in vigore della legge, Confartigianato ha contattato il Ministero dello Sviluppo Economico al fine di acquisire elementi certi riguardo l'applicabilità dell'articolo in questione.

Il Ministero ha evidenziato come non sia prevista alcuna variazione riguardo il termine del 24 ottobre 2012, a prescindere dall'iter che subirà il Decreto applicativo e dalla data della sua pubblicazione. Tale decreto contiene un indirizzo interpretativo alquanto flessibile, che consente di tener conto della molteplicità e complessità di situazioni e rapporti riconducibili a tale comparto, nonché delle prassi operative consolidate nei rapporti di filiera.

La mancata adozione del decreto attuativo lascerebbe quindi spazio ad una interpretazione letterale della norma che comporterebbe elementi di rigidità insostenibili a carico degli imprenditori della filiera, tali da paralizzare l'operatività, rappresentando in tal modo un freno per la ripresa economica.

In considerazione di questi elementi, Confartigianato assieme alle altre organizzazioni componenti Rete Imprese per l'Italia, ha inoltrato una richiesta ai Ministri competenti per una congrua proroga, che rinvii la data di entrata in vigore di tutte le disposizioni ivi previste, al fine di accordare un arco di tempo entro il quale apportare i dovuti correttivi ed evitare situazioni di disagio per le imprese.

In attesa di ricevere un riscontro da parte degli organi di cui sopra, Confartigianato si è attivata per delineare una bozza di contratto commerciale che risponda ai requisiti di legge da mettere a Vostra disposizione quanto prima. Certi di fare cosa gradita, inoltre, pubblichiamo qui di sguito una breve scheda esplicativa su quanto disposto dall'articolo 62 del D.L. 1/2012.

 

 


SCHEDA ILLUSTRATIVA (aggiornamento: 11 ottobre 2012)

L’art.62 DL n.1/2012 del 24 gennaio 2012, c.d. “Decreto Liberalizzazioni”, ha introdotto una specifica disciplina finalizzata a favorire una maggiore trasparenza ed efficienza nel settore agroalimentare evitando, in particolare, l’utilizzo di termini di pagamento eccessivamente lunghi e l’applicazione, da parte del contraente che dispone di una maggior forza commerciale, di condizioni contrattuali “ingiustificatamente” gravose.
L’apposito DM attuativo della disciplina in esame, previsto dal comma 11-bis del citato art.62, è in corso di emanazione.
La norma riguarda le cessioni di prodotti agricoli e alimentari, la cui consegna avviene nel territorio della Repubblica Italiana; sono escluse invece, le cessioni di prodotti agricoli/alimentari effettuati alle cooperative, ex art.1 comma 2, D.Lgs. n.228/2001; da parte dei soci delle cooperative stesse, le cessioni di prodotti agricoli/alimentari effettuati alle organizzazioni di produttori, ex D. Lgs. n.102/2005, da parte dei soci delle organizzazioni stesse; le cessioni di prodotti agricoli/alimentari effettuati tra imprenditori ittici, ex art.4, D.Lgs. n.4/2012; le cessioni di prodotti agricoli e alimentari istantanee, con contestuale consegna e pagamento del prezzo pattuito.
Di seguito i principali punti:

1) FORMA SCRITTA DEL CONTRATTO
I contratti aventi ad oggetto la cessione dei prodotti agricoli ed alimentari, ad eccezione di quelli conclusi con il consumatore finale, devono, a pena di nullità, essere stipulati in forma scritta ed indicare la durata, la quantità, le caratteristiche del prodotto venduto, il prezzo, le modalità di consegna e di pagamento. L’art. 3, comma 2 del citato Decreto attuativo specifica che per “forma scritta si intende qualsiasi forma di comunicazione scritta, anche trasmessa in forma elettronica o a mezzo telefax, anche priva di sottoscrizione”.
I documenti di trasporto, o di consegna, nonché le fatture, integrati con tutti gli elementi richiesti dall’articolo 62, comma 1, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, tranne che nelle fattispecie di cui al comma 3, assolvono gli obblighi di cui al predetto comma 1 e devono riportare la seguente dicitura: “Assolve gli obblighi di cui all’articolo 62, comma 1, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.”.

2) TERMINI DI PAGAMENTO E FATTURAZIONE
Il comma 3 del citato art. 62 dispone che, con riferimento ai contratti di cui al citato comma 1, il termine di pagamento del corrispettivo va effettuato:
• per le merci deteriorabili, entro il termine legale di 30 giorni;
• per tutte le altre merci, entro 60 giorni.
In entrambi i casi, il termine di pagamento decorre dall’“ultimo giorno del mese di ricevimento della fattura”.
Così ad esempio, se la fattura è ricevuta il 5.11.2012 il relativo pagamento dovrà essere eseguito entro il 30.12.2012 (ovvero entro il 29.1.2013 nel caso di prodotti non deteriorabili).
Gli interessi decorrono dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento del corrispettivo; il saggio degli interessi è maggiorato di ulteriori 2 punti percentuali ed è inderogabile.
La fatturazione va effettuata considerando le differenti tipologie di termini di pagamento previste per le cessioni dei prodotti, il cedente deve emettere fattura separata per cessioni di prodotti assoggettate a termini di pagamento differenti. In caso di ritardato pagamento al fine dell’individuazione del calcolo degli interessi dovuti assume particolare rilevanza la data di ricevimento della fattura, tale data è “validamente certificata” soltanto se il ricevimento della fattura è avvenuto tramite consegna “a mani”, raccomandata A.R., o tramite sistema EDI (o altro mezzo equivalente). Se vi è incertezza in merito alla data di ricevimento della fattura va fatto riferimento alla data di consegna dei prodotti.

3) MERCI DETERIORABILI
Ai sensi del comma 4 del citato art. 62 sono prodotti alimentari deteriorabili quelli che rientrano in una delle seguenti categorie:
a) prodotti agricoli, ittici e alimentari preconfezionati che riportano una data di scadenza o un termine minimo di conservazione non superiore a 60 giorni;
b) prodotti agricoli, ittici e alimentari sfusi, comprese erbe e piante aromatiche, anche se posti in involucro protettivo o refrigerati, non sottoposti a trattamenti atti a prolungare la durabilità degli stessi per un periodo superiore a 60 giorni;
c) prodotti a base di carne che presentano, alternativamente, una delle seguenti caratteristiche fisico – chimiche: aW superiore a 0,95 e pH superiore a 5,2; aW superiore a 0,91; pH uguale o superiore a 4,5;
d) tutti i tipi di latte.

4) ENTRATA IN VIGORE
La disposizione di cui all’art.62, comma 1, DL n.1/2012, per quanto riguarda l’obbligo della “forma scritta”, si applica a tutti i contratti di cessione stipulati dal 24 ottobre 2012.
I contratti in essere al 24 ottobre 2012 vanno adeguati ai nuovi requisiti entro il 31 dicembre 2012. I contratti stipulati in presenza di norme comunitarie da cui discendono termini per la stipula dei contratti stessi, precedenti al 24 ottobre 2012, vanno adeguati per la campagna agricola successiva.
La disposizione di cui all’art.62, comma 2 e 3, DL n.1/2012, per quanto riguarda il divieto di condotte sleali e termini di pagamento, si applica a decorrere dal 24 ottobre 2012, con riferimento anche ai contratti in essere a tale data a prescindere dagli eventuali adeguamenti.

5) REGIME SANZIONATORIO
- Salvo che il fatto costituisca reato, il contraente, ad eccezione del consumatore finale, che contravviene agli obblighi di cui al comma 1 è sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 516,00 ad € 20.000,00. L’entità della sanzione è determinata facendo riferimento al valore dei beni oggetto di cessione.
- Salvo che il fatto costituisca reato, il contraente, ad eccezione del consumatore finale, che contravviene agli obblighi di cui al comma 2 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 516,00 ad € 3.000,00. La misura della sanzione è determinata facendo riferimento al beneficio ricevuto dal soggetto che non ha rispettato i divieti di cui al comma 2.
- Salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto, da parte del debitore, dei termini di pagamento stabiliti al comma 3 è punito con sanzione amministrativa pecuniaria da € 500,00 ad € 500.000,00. L’entità’ della sanzione viene determinata in ragione del fatturato dell’azienda, della ricorrenza e della misura dei ritardi.


‹ Torna all'elenco