ETICHETTA PNEUMATICI DI NUOVA PRODUZIONE

News / Associazioni di mestiere - giovedì 25 ott 2012 | A cura dell'Ufficio Stampa


Il Regolamento UE 1222/2009 entra in vigore in italia il 1° novembre 2012, con l'obiettivo di migliorare la sicurezza e l'efficienza economica e ambientale del trasporto su strada attraverso la promozione di pneumatici sicuri ed efficienti dal punto di vista dei consumi di carburante, con bassi livelli di rumorosità. Detto regolamento prescrive quindi, che da quella data debbano essere comunicate agli acquirenti di pneumatici le informazioni circa alcune prestazioni.


Queste informazioni riguardano:
a) la resistenza al rotolamento dei pneumatici in relazione al consumo di carburante
b) l'aderenza al bagnato dei pneumatici, in relazione alla sicurezza (spazio frenata, aqua planing ecc.
c) la rumorosità esterna dei pneumatici (espressa in decibel


Tali informazioni riguardano esclusivamente i pneumatici per autovetture (C 1), trasporto leggero (C2) e trasporto pesante (C3) fabbricati a partire dal 1° luglio 2012 (data di Produzione 2712; dove 27 è la ventisettesima settimana e 12 è l'anno 2012).


Sono pertanto ESCLUSI i pneumatici per moto, macchine agricole, ricostruiti, da competizione, di emergenza (ruotino), chiodati, con codice velocità inferiore a 80 km/h, pneumatici con diametro nominale del cerchio inferiore o uguale 254 millimetri (10 pollici) o uguale/superiore a 635 mm (25 pollici), pneumatici progettati per essere montati sui veicoli immatricolati per la prima volta prima del 1 Ottobre 1990


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