Nell’ambito della Finanziaria 2013 sono state inserite una serie di disposizioni finalizzate al recepimento della Direttiva n. 2010/45/UE in materia di fatturazione (art. 1, commi da 324 a 335,Legge n. 228/2012).
In particolare il comma 325, lett. d), provvede a riscrivere l’art. 21, DPR n. 633/72, denominato “Fatturazione delle operazioni”, adeguandolo alla normativa comunitaria.
Il contenuto della "nuova" fattura
Il D.Lgs. in esame ha riscritto in pratica l’art. 21, DPR n. 633/72 contenente le regole per la “Fatturazione delle operazioni”.
Nella fattura devono essere presenti i seguenti elementi:
- data di emissione;
- numero progressivo che la identifichi in modo univoco;
- ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto cedente o prestatore, del rappresentante fiscale nonché ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti;
- numero di partita IVA del soggetto cedente o prestatore;
- ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto cessionario o committente, del rappresentante fiscale nonché ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti;
- numero di partita IVA del soggetto cessionario o committente ovvero, in caso di soggetto passivo UE, numero di identificazione IVA attribuito dallo Stato di stabilimento; nel caso in cui il cessionario o committente residente o domiciliato nel territorio dello Stato non agisce nell’esercizio d’impresa, arte o professione, codice fiscale;
- natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi formanti oggetto dell’operazione;
- corrispettivi ed altri dati necessari per la determinazione della base imponibile, compresi quelli relativi ai beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono ex art. 15, comma 1, n. 2);
- corrispettivi relativi agli altri beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono;
- aliquota, ammontare dell’imposta e dell’imponibile con arrotondamento al centesimo di euro;
- data della prima immatricolazione o iscrizione in Pubblici registri e numero dei km percorsi, delle ore navigate o delle ore volate, se trattasi di cessione UE di mezzi di trasporto nuovi di cui all’art. 38, comma 4, DL n. 331/93;
- annotazione che la stessa è emessa, per conto del cedente o prestatore, dal cessionario o committente ovvero da un terzo.
In pratica, rispetto al contenuto della fattura previsto dal previgente art. 21 del Dpr 633/72 emergono due importanti novità.
- La prima riguarda la numerazione progressiva, che non deve più essere collegata con l’anno solare, ma si può scegliere se avere un’unica numerazione generale ovvero una numerazione specifica per anno solare. E’ importante, però, che tale numerazione sia in grado di far identificare in modo univoco la fattura.
(A questo proposito, in attesa di eventuali chiarimenti richiesti vi suggerisco di fare inserire dopo il numero, l’anno es: n.1/2013 e fare ripartire la numerazione l’anno successivo es: n.1/2014 ecc…
Invece, in caso di numerazioni con più sezionali o inserire un carattere alfabetico es: 1/A/2013 oppure un codice es: 1/2013/01)
- La seconda modifica riguarda l’obbligo di indicare il numero di partita Iva del cessionario/committente ovvero il codice fiscale nei casi in cui il cessionario/committente non agisca nell’esercizio d’impresa, arte o professione.
Gli uffici del settore fiscale di Confartigianato sono a disposizione per eventuali chiarimenti.