La numerazione delle fatture può continuare nel modo che si ritiene più opportuno, viene lasciata la totale libertà di adottare qualsiasi metodo sulla numerazione progressiva delle fatture. Ciò emerge dalla risoluzione n.1/E di ieri dell’Agenzia delle Entrate.
In pratica si ribadisce che l'identificazione univoca delle fatture è garantita sia da una numerazione progressiva potenzialmente illimitata, sia mediante il riferimento alla data o ad un qualunque altro codice.
La data di emissione rappresenta un elemento obbligatorio.
Ne deriva che la contestuale indicazione del numero, senza affiancamento dell'anno di emissione, rimane sufficiente a connotare il documento fiscale come univoco. In altre parole, da questo punto di vista nulla cambia rispetto allo scorso anno.
Pertanto, oggi, grazie anche ai chiarimenti forniti, gli operatori godono di un’ampia facoltà, potendo utilizzare tutte le progressioni dagli stessi ritenute più opportune, comprese quelle da sempre utilizzate, anche al fine di non dover assumere costi aggiuntivi per la modifica dei software.
Modifiche che comunque dovranno intervenire per aggiornare i programmi al fine di indicare nella fattura il numero di partita Iva relativamente ai clienti nazionali ovvero il codice identificativo per i clienti comunitari od infine il codice fiscale per i clienti privati.
Dal 1° gennaio 2013 questi elementi devono risultare in fattura.
Inoltre, sempre per adeguare la fattura alle modifiche introdotte dalla legge di stabilità, occorre prevedere la stampa sulle fatture delle diciture fiscali per le operazioni senza l'applicazione dell'Iva (per esempio, inversione contabile, operazione non soggetta, operazioni non imponibili, esenti eccetera).