POSSIBILE SANARE IL MANCATO INVIO ALL'ENEA PER IL 55%

News / Fisco e consulenza aziendale - martedì 07 mag 2013 | A cura dell'Ufficio Stampa


L'Enea con la Faq 70 (domanda e risposta) pubblicata sul sito dedicato alla detrazione del 55%, afferma che c’è ancora la possibilità di usufruire della detrazione del 55% inviando la richiesta all'Enea entro il 30 settembre 2013 per i lavori ultimati nell'anno 2012.

In pratica, per i lavori relativi al risparmio energetico conclusi dopo il 3 luglio 2012 è possibile usufruire della detrazione fiscale del 55% anche se non è stata inviata la relativa documentazione all’Enea, che scadeva entro i 90 giorni dalla fine lavori, purché l’adempimento venga effettuato entro il prossimo 30 settembre 2013 pagando la relativa sanzione di 258 euro (modello F24 con codice tributo 8114).
 
La condizione per far valere questo diritto è che la scadenza dei 90 giorni sia avvenuta dopo il 30 settembre 2012, in quanto la norma impone che venga effettuata la comunicazione richiesta entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile, da intendersi come la prima dichiarazione dei redditi il cui termine di presentazione scade successivamente al termine previsto per effettuare la comunicazione o eseguire l’adempimento stesso.
 
Gli uffici fiscali della Confartigianato sono a disposizione per eventuali chiarimenti.

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