IN GAZZETTA UFFICIALE LA CONVERSIONE DEL DL 63/2013 "BONUS EDILIZI"

News / Fisco e consulenza aziendale - lunedì 05 ago 2013 | A cura dell'Ufficio Stampa


La Gazzetta Ufficiale del 3 agosto us ha pubblicato la Legge 90/2013 che converte, con modifiche, il decreto legge Dl 63/2013 che recepisce la direttiva UE sugli edifici a bassi consumi di energia e proroga fino al 31 dicembre 2013 le agevolazioni fiscali per il risparmio energetico e le ristrutturazioni. Il bonus 65% per i lavori condominiali è prorogato, invece, fino al 30 giugno 2014.

Queste le principali novità:
 
Prestazione energetica nell’edilizia
Per quanto riguarda la prestazione energetica nell'edilizia, in particolare, una delle novità principali è la sostituzione dell'attestato di certificazione energetica (Ace) con quello di prestazione energetica (Ape), che definisce le caratteristiche di un edificio attraverso l'utilizzo di specifici descrittori e fornisce raccomandazioni per il miglioramento dell'efficienza.
 
Misure antisismiche
Con la conversione in legge del dl 63/2013, per gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche spetterà una detrazione dall'imposta lorda pari al 65%, fino a un ammontare complessivo della spesa non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare. A tal fine, le procedure autorizzatorie dovranno essere attivate dopo l'entrata in vigore della legge, su edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2) di cui all'ordinanza del presidente consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003. Rientrano nella tipologia di immobili agevolabili, fino al 31 dicembre 2013, le costruzioni adibite non solo ad abitazione principale (che aveva già il 50%), ma anche ad attività produttive (che invece erano escluse dal 36-50%) e, in entrambi i casi, solo gli edifici situati nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2 della classificazione della protezione civile). Le detrazioni del 65% delle spese per l'adeguamento preventivo saranno spalmate in dieci anni, così come avviene per le detrazioni per il recupero edilizio e l'efficienza energetica.
 
Pompe di calore ad alta efficienza e impianti geotermici a bassa entalpia
Nel testo definitivo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, è stata inserita nella detrazione del 55% innalzata al 65%, precedentemente esclusa, la detrazione per gli interventi di sostituzione di impianti di riscaldamento con pompe di calore ad alta efficienza e impianti geotermici a bassa entalpia e di scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria. L’estensione dovrebbe essere operativa dopo l’entrata in vigore della legge di conversione del Dl 63/2013. Tuttavia, in considerazione di alcune sentenze della Corte costituzionale, si potrebbe dare alla modifica un effetto retroattivo. Al fine di eliminare qualsiasi dubbio interpretativo e per la corretta applicazione del bonus, si auspica che vengano emanati al più presto chiarimenti ufficiali.
 
Bonus Mobili
Il testo finale del dl 63/2013 conferma la detrazione del 50% valida per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici di classe minima A+ oppure A per i forni, destinati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione. La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 10 mila euro e va ripartita tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo.
Per l'applicazione della detrazione occorre fare ricorso alle indicazioni di cui alla circolare dell'Agenzia delle entrate n. 21/2010, in cui viene chiarito che i lavori edilizi sul fabbricato devono iniziare prima dell'acquisto dei mobili. Pertanto la data di inizio lavori deve essere anteriore all'acquisto dell'arredo e degli elettrodomestici. Non risulta invece necessario che le spese di ristrutturazione siano pagate prima di quelle per l'arredo dell'abitazione. Occorre pertanto stabilire la data di decorrenza dei lavori, attraverso la sottoscrizione e conservazione di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà. Nel documento deve essere indicata la data di inizio dei lavori e attestata la circostanza che gli interventi di ristrutturazione edilizia posti in essere rientrano tra quelli agevolabili pur se i medesimi non necessitano di alcun titolo abilitativo. Sarebbe invece utile un chiarimento dagli organi preposti circa l'individuazione della data dell'acquisto. Si tratta di stabilire se a tal fine occorre riferimento alla consegna o al suo pagamento tramite bonifico.
 
Gli uffici dell’Associazione sono a disposizione per ulteriori chiarimenti.
 

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