Dal 1° gennaio 2014 aumenta l'Iva sulle bevande sugli snack prelevati dai distributori automatici installati in uffici, scuole, caserme, ospedali, fabbriche. L'aliquota passerà infatti dal 4 al 10%.
Questo per effetto delle disposizioni contenute nel Dl n. 63/2013 "Decreto Energia", che sostanzialmente uniforma il prelievo fiscale sulle somministrazioni di alimenti e bevande, comunque rese.
Originariamente, l'articolo 20 del Dl n.63/2013, prevedeva il passaggio dal 4 al 10% delle somministrazioni mediante distributori collocati nei luoghi "agevolati", mentre per quelle delle macchinette collocate altrove prevedeva addirittura la tassazione all'aliquota ordinaria, oggi del 22%.
Dopo le correzioni apportate dalla legge di conversione n.90/2013, la norma stabilisce invece, oltre all'abrogazione del n.38 della tabella A/II, con conseguente cancellazione dell'aliquota minima del 4% per le somministrazioni mediante distributori automatici collocati nei luoghi agevolati, l'integrazione del punto 121 della tabella A/III, che contempla, come si è detto, l'aliquota del 10% in generale per tutte le somministrazioni di alimenti e bevande, includendovi ora esplicitamente anche quelle effettuate mediante distributori automatici, indipendentemente dal luogo di ubicazione dei medesimi.
La novità, dunque, consiste nell'aumento a partire dal 1° gennaio 2014 dal 4% al 10% dell'Iva sulle somministrazioni alle macchinette situate nei luoghi finora agevolati, con conseguente armonizzazione dell'imposta su tutte le somministrazioni di alimenti e bevande, sia automatiche che tradizionali.
Nella "Legge di Stabilità 2014" di prossima pubblicazione, è stata introdotta una specifica disposizione (art.1, comma 173) in base alla quale i prezzi delle operazioni effettuate in attuazione dei contratti di somministrazione, stipulati entro il 4 agosto 2013, possono essere rideterminati in aumento al solo fine di adeguarli all'incremento dell'aliquota Iva.