News / Fisco e consulenza aziendale - venerdì 17 gen 2014 | A cura dell'Ufficio Stampa
La Legge di Stabilità 2014, al c. 574, ha introdotto anche per i crediti relativi alle imposte sui redditi o addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive e all'Irap, l'obbligo per le compensazioni superiori a 15.000 euro di richiedere il visto di conformità della dichiarazione dalla quale emerge il credito.
Tale limitazione in precedenza era richiesta soltanto per i crediti IVA, mentre per quelli derivanti dalle imposte sui redditi non era necessario alcun adempimento; tuttavia, la compensazione dei crediti da imposte sui redditi presenta meno vincoli rispetto ai crediti Iva.
Anzitutto occorre ricordare che le limitazioni operano soltanto per le compensazioni orizzontali (dette anche esterne), mentre nessuna restrizione vi è per le compensazioni verticali o interne, ossia Iva da Iva, Irpef da Irpef, Ires da Ires, Irap da Irap.
Come suddetto le compensazioni di crediti Iva hanno regole più restrittive:
- sotto i 5.000 euro
- sopra i 5.000 euro
- sopra i 15.000 euro,
Per i crediti da imposte sui redditi, sostitutive o ritenute alla fonte o Irap, invece, la Legge di Stabilità ha soltanto introdotto la necessità che le dichiarazioni dalle quali emerge il credito siano vistate, senza specificare limiti di tempo; pertanto, si ritiene che tali crediti possano essere utilizzati già dal 1.01.2014 (ossia verosimilmente la prima scadenza è il 16.01.2014) senza dover attendere giugno per avere la dichiarazione dei redditi vistata, poiché la norma dichiara che possono essere utilizzati a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31.12.2013, sempre considerando il limite alla compensazione annua ad oggi di 700.000 euro (limite innalzato dal D.L. 35/2013 a decorrere dal 2014).
Per concludere, si ricorda che sono escluse dalla possibilità di utilizzare crediti in compensazione le società di comodo e le società con debiti erariali iscritti a ruolo scaduti per un importo superiore a 1.500 euro (occorre prima saldare tali debiti, anche in compensazione).
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