News / Paghe e consulenza del lavoro - giovedì 06 mar 2014 | A cura dell'Ufficio Stampa
Il Ministero del Lavoro, con la circolare n. 5 del 4 marzo 2014, ha fornito istruzioni operative in merito alle nuove sanzioni (lavoro “nero” e violazione della disciplina sull’orario di lavoro) introdotte dalla L. 9/2014, di conversione del DL 145/2013 (Destinazione Italia).
Per ciò che concerne la maxisanzione per il lavoro nero, si precisa che:
a) In relazione alle violazioni commesse prima dell’entrata in vigore del DL 145/2013 (24.12.2013), si applicherà la disciplina previgente, sia per quanto concerne gli importi sanzionatori, sia per quanto riguarda l’applicazione della diffida ex art. 13 del D.Lgs. 124/2004;
b) In relazione alle violazioni commesse a far data dall’entrata in vigore del DL 145/2013 e fino al giorno antecedente alla data di entrata in vigore della legga di conversione 9/2014 (ossia dal 24.12.2013 al 21.2.2014), si applicheranno le sanzioni amministrative già previste dall’art. 3 del DL 12/2002 aumentate del 30%, sia per la parte fissa che per la parte variabile, nonché la procedura di diffida ex art. 13 del D.Lgs. 124/2004;
c) In relazione alle violazioni commesse a decorrere dal 22.2.2014, si applicheranno le sanzioni amministrative di cui al punto b) ma non la procedura di diffida. Quanto all’individuazione del momento di consumazione dell’illecito, il Ministero ricorda che, in considerazione dalla natura permanente di quest’ultimo, tale momento coincide con la cessazione della condotta.
Anche le somme aggiuntive da versare ai fini della revoca del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale (art. 14 del D.Lgs. 81/2008) sono aumentate del 30%.
I nuovi importi da versare (pari, ora, a 1.950 euro per le ipotesi di sospensione per lavoro irregolare e a 3.250 per le ipotesi di sospensione per gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro) si applicano in relazione alle richieste di revoca dal provvedimento effettuate dal 24.12.2013, anche se riferite a condotte poste in essere prima di tale data. In materia di tempi di lavoro, la L. 9/2014 ha previsto una duplicazione (non più la decuplicazione prevista dal DL 145/2013) degli importi sanzionatori legati alla violazione delle disposizioni in materia di orario medio settimanale, riposi giornalieri e settimanali.
Tale minor aggravio trova applicazione dal 24.12.2013, data di entrata in vigore del DL 145/2013. Il Ministero del Lavoro precisa, inoltre, che ai fini dell’applicabilità delle nuove sanzioni raddoppiate e, quindi, dell’individuazione dei relativi illeciti, i periodi di riferimento entro cui calcolare la durata media dell’orario di lavoro, il riposo settimanale e quello giornaliero (rispettivamente: 4 mesi, 14 giorni e 24 ore), devono ricadere interamente dopo il 24.12.2013. Ciò in quanto i suddetti periodi sono un elemento strutturale della fattispecie, indispensabile ai fini della verifica circa la realizzazione di un’eventuale condotta illecita.
News in Primo Piano
Altre Paghe e consulenza del lavoro
News per settore