La Procura della Repubblica, presso il Tribunale di Modena, ha emesso un Ordine di servizio in ordine al nuovo adempimento documentale - previsto dall'articolo 2 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 39 - a carico dei datori di lavoro che impiegano personale che ha contatti diretti e regolari con minori.
La Procura della Repubblica chiarisce che l'obbligo:
• sorge solo in caso di instaurazione di un rapporto di lavoro, allorché una delle parti assume la qualità di "datore di lavoro";
• sorge solo se il datore di lavoro - può essere tale anche ente o un'associazione che svolge attività di volontariato, seppure in forma organizzata e non occasionale e sporadica - si appresta a stipulare un nuovo contratto di lavoro;
• non sorge se si tratta di collaborazioni non strutturate all'interno di un definito rapporto di lavoro;
• non sorge per i rapporti di lavoro già in essere;
• non grava su enti e associazioni di volontariato quando si avvalgono dell'opera di volontari. In tal caso, infatti, l'attività non può essere ascritta a rapporto di lavoro.
Inoltre, viene specificato che:
• il datore di lavoro pubblico può procedere all'impiego del lavoratore anche solo mediante acquisizione di dichiarazione del lavoratore, sostitutiva di certificazione circa l'assenza di condanne a suo carico per i reati previsti dal nuovo art. 25-bis;
• il datore di lavoro privato, in attesa dell'acquisizione del certificato del casellario, puntualmente richiesto, può procedere alla assunzione in base a dichiarazione del lavoratore sostitutiva dell'atto di notorietà, avente il medesimo contenuto della dichiarazione sostitutiva di certificazione.
Infine, l'ordine di servizio termina con le modalità operative:
• il certificato penale deve essere chiesto direttamente ed esclusivamente dal datore di lavoro. E' ammessa la presenza di un delegato, munito con la fotocopia documento di identità del delegante;
• la richiesta deve essere formulata utilizzando esclusivamente il modello previsto al quale va allegata fotocopia del documento di identità dello stesso datore di lavoro;
• il datore di lavoro deve acquisire il consenso dell'interessato, con compilazione del modello predisposto e allegare fotocopia del proprio documento di identità;
• il certificato penale viene rilasciato in bollo previa corresponsione dei diritti di cancelleria (7,08 euro in caso di certificato ordinario e 3,54 euro in caso di certificato richiesto con urgenza).
Da ultimo, si allega alla presente il fac-simile della dichiarazione del lavoratore e il modello di richiesta del certificato.