SOSTITUZIONE DELLE GOMME INVERNALI: SOLO IN POCHI CASI SONO PREVISTE SANZIONI

News / Associazioni di mestiere - mercoledì 23 apr 2014 | A cura dell'Ufficio Stampa


Il termine del 15 aprile, previsto dalle Ordinanze degli Enti Locali che conteneva l’obbligo di montare sui veicoli gli pneumatici invernali, sta preoccupando non poco gli automobilisti che temono pesanti sanzioni per chi sia trovato a circolare dopo tale data senza averli sostituiti con gli estivi. Molti di loro si sono recati presso le officine di Autoriparazione e Gommisti per avere informazioni dettagliate. 
 
Se si analizza in maniera approfondita la normativa, pur se complessa, non ci si deve spaventare. La circolare del Ministero dei Trasporti pubblicata in data 17 gennaio 2014, stabilisce l’obbligo tassativo di sostituire le gomme invernali solamente nel caso in cui fossero stati installati pneumatici con un indice di velocità inferiore a quello previsto nella carta di circolazione per gli pneumatici tradizionali.
 
La circolare inoltre concede la possibilità, nei casi di pneumatici invernali con indice di velocità declassato di effettuare la sostituzione stagionale entro 30 giorni dalla scadenza delle ordinanze e quindi anche in questi rari casi non ci sono sanzioni fino al 15 maggio. In questi casi chi fosse trovato a circolare con pneumatici termici con codice velocità inferiore a quello previsto per gli pneumatici tradizionali rischia la sanzione prevista dal Codice della Strada, il ritiro della carta di circolazione e l’obbligo di revisione del veicolo.
 
In ogni caso Confartigianato Autoriparazione rileva che, pur essendo possibile tenere gli pneumatici invernali con il giusto codice velocità, la loro maggior usura e la tenuta minore nel periodo estivo consigliano in ogni caso di sostituirli nel periodo non invernale. Si consiglia quindi gli automobilisti di prenotare l’intervento di sostituzione dei pneumatici invernali presso l’officina di fiducia per ricevere i giusti consigli e ottenere un servizio professionale e di qualità.

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