RINNOVO CCNL LEGNO, ARREDAMENTO, MOBILI, ESCAVAZIONE E LAVORAZIONE MATERIALI LAPIDEI

News / Paghe e consulenza del lavoro - mercoledì 07 mag 2014 | A cura dell'Ufficio Stampa


In data 25 marzo 2014, tra le Associazioni Artigiane e le OO.SS. Fillea - CGIL, Filca - CISL e Feneal - Uil, è stato stipulato l’accordo per il rinnovo del CCNL 27 gennaio 2011 per i dipendenti dalle imprese del legno, arredamento, mobili, escavazione e lavorazione dei materiali lapidei
 
Il contratto ha validità triennale, decorre dal 1° gennaio 2013 e scade il 31 dicembre 2015, sia per la parte economica che per quella normativa. 
 
Le modifiche al contratto apportate dall’accordo in parola decorrono dalla data di sottoscrizione dello stesso (25 marzo 2014), salvo diverse e specifiche decorrenze indicate in relazione ai singoli istituti.
 
Aumenti
Le Parti hanno concordato tre aumenti retributivi che saranno erogati alle seguenti decorrenze:
• 1° aprile 2014;
• 1° gennaio 2015;
• 1° giugno 2015.
 
L’incremento salariale a regime (per il quinto livello) sarà pari:
- a euro 79,00 per il settore escavazione e lavorazione dei materiali lapidei,
- a euro 75,00 per il settore legno, arredamento, mobili.
 
Una tantum
A totale copertura del periodo di vacanza contrattuale, da gennaio 2013 a marzo 2014, le Parti hanno convenuto la corresponsione di un importo a titolo di una tantum pari a euro 160,00 lordi, ai soli lavoratori in forza alla data del 25 marzo 2014.
 
Tale importo sarà erogato dai datori di lavoro in due tranches, rispettivamente:
- euro 80,00, con la retribuzione del mese di ottobre 2014;
- euro 80,00, con la retribuzione del mese di settembre 2015;
e sarà riconosciuto nella misura del 70% ai lavoratori apprendisti;
 
L’una Tantum  è stata definita in misura omnicomprensiva e quindi non è utile agli effetti del computo del TFR né ha riflessi sugli istituti diretti o indiretti, legali o contrattuali; e sarà corrisposta anche in caso di dimissioni o licenziamento del lavoratore successive al 25 marzo 2014.
 
Assunzioni a tempo determinato
Con la riscrittura dell’articolo 54 relativo al contratto a tempo determinato, le Parti hanno recepito le ultime novità normative introdotte sull’argomento (ad esclusione di quelle attualmente in discussione previste dal D.L. n. 34/2014 – Job Acts).
 
Se l’assunzione a tempo determinato avviene per la sostituzione di lavoratori assenti, è consentito un periodo di affiancamento di 3 mesi sia prima che inizi l’assenza sia successivamente alla stessa per consentire il passaggio delle consegne. Nel caso in cui l’assenza del lavoratore titolare derivi da gravidanza o puerperio, l’affiancamento è consentito, oltre i 3 mesi previsti, per tutto il periodo in cui la lavoratrice ha diritto a fruire dei permessi per allattamento del figlio.
 
Limiti quantitativi
Sono previsti i seguenti limiti quantitativi all’impiego di lavoratori con contratto a tempo determinato:
Imprese da 0 a 5 dipendenti (considerando i lavoratori a tempo indeterminato e gli apprendisti): massimo 2 lavoratori a termine;
Imprese da 6 a 18 dipendenti: 1 lavoratore a termine ogni 2 dipendenti in forza;
Imprese oltre 18 dipendenti: possono essere impiegati con contratto a termine lavoratori nella misura massima del 25% dei dipendenti in forza.
 
Sono esentati dal rispetto degli anzidetti limiti i contratti conclusi nei primi 15 mesi dalla fase di avvio di nuove attività d’impresa ovvero dall’entrata in funzione di una nuova linea di produzione o di servizio, ovvero di una nuova unità produttiva aziendale.
 
Tali limiti sono inoltre derogabili dalla contrattazione collettiva regionale.
 
Gli uffici del Servizio libri paga e consulenza del lavoro sono a disposizione per eventuali altri chiarimenti.

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