News / Paghe e consulenza del lavoro - mercoledì 10 mar 2010 | A cura dell'Ufficio Stampa
L'INPS, con il Messaggio 04/03/2010 n.6577, ha fornito alcuni chiarimenti in merito all’indennità di disoccupazione riconosciuta ai lavoratori sospesi ex art. 19 L. 2/2009, precisando tra l’altro che anche i dipendenti delle imprese artigiane dovranno presentare la relativa domanda non più entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello di riferimento, ma entro 20 giorni dalla data di sospensione dell’attività.
In caso di astensione anticipata o obbligatoria per maternità, la domanda di disoccupazione va invece presentata entro 60 giorni dalla conclusione del periodo indennizzato a tale titolo.
Inoltre sia l’indennità di disoccupazione ordinaria che quella con requisiti ridotti verranno concesse previa verifica da parte dell’INPS dell’intervento integrativo dell’ente bilaterale, in assenza del quale nessuna delle due prestazioni può essere erogata.
Il messaggio 6577/2010 ricorda anche che la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro deve essere inoltrata all’istituto previdenziale utilizzando il mod. DS/Sosp.
L’INPS sottolinea anche che la predetta indennità può essere erogata anche quando nel periodo intercorrente tra la data di cessazione del rapporto di lavoro con la contribuzione utile per la disoccupazione ed il termine ultimo per la presentazione della domanda (68 giorni) viene svolta un’attività lavorativa subordinata non coperta da contribuzione contro la disoccupazione come ad esempio l’apprendistato o il lavoro svolto dal socio di cooperativa.
Infine può fruire della disoccupazione anche il lavoratore occupato con contratto di lavoro intermittente senza indennità di disponibilità per i periodi di mancato lavoro.
Ulteriori informazioni ed approfondimenti presso gli Uffici dell'Associazione.
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