News / Associazioni di mestiere - mercoledì 03 dic 2014 | A cura dell'Ufficio Stampa
Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 01471/2014, ha accolto il ricorso avverso la sentenza del TAR Lazio n. 10269/2012.
A seguito di tale decisione, le Associazioni di categoria dell’artigianato, tra cui Confartigianato, avevano richiesto una convocazione urgente del Tavolo Tecnico istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico al fine di raccogliere indicazioni utili da diffondere agli estetisti associati e avevano sollecitato lo stesso Ministero a fornire chiarimenti al riguardo, stante la situazione di estrema incertezza ingeneratasi all’interno della Categoria.
Il Ministero dello Sviluppo Economico, ha definitivamente chiarito – confermando quanto anche Confartigianato aveva reiteratamente sostenuto sin dall’emanazione della sentenza – l’erroneità dell’interpretazione secondo la quale “il Consiglio di Stato ha definitivamente annullato il provvedimento anzidetto che, pertanto, allo stato attuale non può e non deve trovare applicazione sul territorio nazionale”.
Il Ministero ha anzi ribadito che tale sentenza ha effetto esclusivamente sulle limitazioni stabilite dal DM110/2011 relativamente alle apparecchiature di cui alla scheda 16 lett.c) (luce pulsata per fotodepilazione) ed alla scheda 21b (laser per la depilazione estetica), oltre a sancire l’illegittimità dell’esclusione dall’elenco delle apparecchiature degli “stimolatori a ultrasuoni a bassa frequenza per il trattamento della adiposità localizzata.
Inoltre, nel richiamare la piena responsabilità dell’estetista rispetto al corretto e legittimo utilizzo delle apparecchiature, il MISE ha altresì sottolineato come l’assenza delle disposizioni regolamentari annullate dalla sentenza provochi un aggravio dell’onere posto in carico all’operatore professionale di dimostrazione della corretta esecuzione del trattamento estetico.
Il Ministero ha infine informato di aver avviato - di concerto con il Ministero della Salute – l’iter di riesame delle disposizioni regolamentari e di prevedere a breve la convocazione del Tavolo tecnico di confronto con le Associazioni di categoria dell’artigianato.
Pertanto, anche in forza di quanto sopra, è consigliata prudenza alle imprese associate, perchè l'eventuale acquisto o modifica delle apparecchiature i cui limiti di utilizzo fissati dal Decreto sono stati annullati dalla sentenza, potrebbe rivelarsi un investimento azzardato, ed anche pericoloso, in considerazione dei rischi che potrebbero derivare dall'utilizzo disinvolto delle stesse (es. cavitazione...).
News in Primo Piano
Altre Associazioni di mestiere
News per settore