News / Fisco e consulenza aziendale - lunedì 15 dic 2014 | A cura dell'Ufficio Stampa
Con il provvedimento n.159674 di ieri, 12 dicembre 2014, l’Agenzia delle entrate ha approvato il nuovo modello della dichiarazione d’intento e le regole per la sua trasmissione telematica. Il provvedimento rende così operative le novità previste dall’art. 20 del Dlgs n. 175/2014, entrato in vigore proprio oggi,13 dicembre, che ha soppresso l’obbligo per i fornitori degli esportatori abituali di inviare all’Agenzia delle entrate i dati delle dichiarazioni d’intento e introdotto l’obbligo, a carico degli esportatori, di trasmettere essi stessi le dichiarazioni all’Agenzia prima di inviarle ai fornitori.
Questi ultimi, prima di effettuare le operazioni senza l’addebito dell’Iva, dovranno accertare che le dichiarazioni d’intento siano state trasmesse all’Agenzia. Secondo il comma 3 dell’art. 20, le novità hanno effetto sulle dichiarazioni d’intento relative a operazioni senza applicazione dell’Iva da effettuare a decorrere dal 1° gennaio 2015.
In proposito, il provvedimento dell’Agenzia prevede però che fino all’11 febbraio 2015 gli esportatori abituali possono seguire la vecchia procedura, ossia inviare le dichiarazioni d’intento ai loro fornitori senza averle previamente trasmesse all’agenzia, con dispensa per i fornitori di verificare l’avvenuta trasmissione. Queste «vecchie» dichiarazioni esplicheranno comunque effetto anche per le operazioni successive; a partire dal 12 febbraio 2015, però, saranno anch’esse attratte nelle nuove regole, per cui dovranno essere trasmesse telematicamente all’Agenzia e, per i fornitori, scatterà l’onere di verificare l’avvenuta trasmissione.
L’obbligo di adottare la nuova procedura, in sostanza, scatterà il 12 febbraio 2015, anche se gli operatori potranno avvalersene già dal giorno in cui sarà pubblicato sul sito dell’Agenzia il software per la trasmissione telematica.
Per quanto riguarda i contenuti del nuovo modello, va segnalata anzitutto la previsione della dichiarazione integrativa: le istruzioni spiegano che qualora il contribuente prima di effettuare l'operazione, intenda rettificare o integrare i dati di una dichiarazione d'intento già presentata, (esclusi i dati del plafond previsti nel quadro A), deve inviare una nuova dichiarazione barrando la casella "integrativa" e indicando il numero di protocollo della precedente dichiarazione,la quale si intende così sostituita.
Un’altra innovazione è l’istituzione del quadro A, nel quale l’operatore deve in primo luogo specificare se si avvale del plafond fisso oppure di quello mobile. Inoltre, qualora al momento di trasmissione della dichiarazione d’intento sia già stata presentata la dichiarazione annuale Iva, occorre segnalare tale situazione barrando la corrispondente casella. In caso contrario (dichiarazione annuale non ancora presentata, ossia nella grande maggioranza delle situazioni di fatto), il contribuente deve barrare una delle caselle corrispondenti alla tipologia di operazioni che hanno generato il plafond. Infine, sempre nel quadro A, occorre barrare la casella 6 per segnalare l’eventuale effettuazione di operazioni straordinarie che abbiano concorso alla formazione del plafond. Il quadro A potrà essere omesso nell’esemplare della dichiarazione da inviare al fornitore.
Gli uffici dell'Associazione sono a disposizione per ulteriori chiarimenti.
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