REVERSE CHARGE IVA AMPLIATO CON LA LEGGE DI STABILITA'

News / Fisco e consulenza aziendale - lunedì 12 gen 2015 | A cura dell'Ufficio Stampa


Con la legge di Stabilità 2015, si è ampliato il cosiddetto ”reverse charge” o “inversione contabile”, un particolare meccanismo che prevede il trasferimento di una serie di obblighi relativi alle modalità con cui viene assolta l’IVA, dal cedente di beni/servizi all’acquirente in deroga alla disciplina generale in materia di imposta sul valore aggiunto.

In tal modo, l’acquirente risulta allo stesso tempo creditore e debitore del tributo, con obbligo di registrare la fattura sia nel registro degli acquisti, sia in quello delle fatture emesse.

Per quanto concerne le nuove operazioni interessate dall’inversione contabile riguardano il settore edile, energetico e della grande distribuzione.

Di fatto, in recepimento della direttiva comunitaria, il Legislatore italiano prevede l’applicazione del reverse charge per le “prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici”, in via temporanea anche ai trasferimenti di quote di emissione di gas serra, dei relativi certificati, e le cessioni di gas ed energia elettrica ai rivenditori. Infine, interviene anche sul settore della grande distribuzione: ipermercati, supermercati e discount alimentari.

Si sottolinea, però che mentre l’applicazione del reverse charge alla grande distribuzione resta subordinata all’autorizzazione dell’Unione Europea, le misure sul reverse charge riguardanti i settori dell’edilizia specializzata, pulizie, energia e gas appaiono sottratte a tale procedura autorizzativa e risultano, quindi, di diretta applicazione, già a partire dal 1° gennaio 2015.

Le disposizioni intendono, coerentemente con la Direttiva Comunitaria, che consente l’applicazione del reverse charge alle prestazioni di servizi di costruzione, inclusi i servizi di riparazione, pulizia, manutenzione, modifica e demolizione relative a beni immobili, sembra estendere l’applicazione del reverse charge alle prestazioni rese nel settore edile (in particolare le prestazioni di demolizione, installazione di impianti e completamento di edifici) indipendentemente dalla circostanza che siano rese in subappalto.

Attraverso, poi, un ulteriore intervento, all’art. 74 del D.P.R. 633/72, il reverse charge troverà applicazione oltre che ai rottami, cascami e avanzi di metalli ferrosi, come già oggi previsto, anche alla cessione di bancali di legno (pallet) recuperati ai cicli di utilizzo successivi al primo. 

La norma in esame, al comma 6 dell’art. 17, del decreto IVA, estendendo il reverse charge anche trasferimenti delle quote di emissione di gas-serra operati, nell’ambito del sistema europeo di emission trading (EU ETS), a norma dell’art. 12, direttiva n. 2003/87/CE, ai trasferimenti di altre unità che possono essere utilizzate dai gestori per conformarsi alla stessa direttiva n. 2003/87/CE, nonché di certificati relativi all’energia e al gas e, per prevenire il possibile trasferimento delle attività fraudolente ad altri beni o servizi del settore, alle cessioni di gas e di energia elettrica a un soggetto passivo-rivenditore. Vista la portata del provvedimento sarà necessario attendere i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate per risolvere i numerosi dubbi che sorgono in materia.

 

 


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