LE NOVITA' PER L’AUTOTRASPORTO

News / Associazioni di mestiere - lunedì 02 feb 2015 | A cura dell'Ufficio Stampa


A seguito dell’approvazione della Legge di Stabilità sono diventate operative alcune misure sostanziali che riguardano il settore dell’autotrasporto merci conto terzi. Inoltre, nelle ultime settimane, sono intervenuti diversi provvedimenti legislativi che interessano direttamente la categoria quali:

  • Nuove norme in materia di rapporti tra i soggetti della filiera del trasporto
  • Superamento dei costi minimi: l'83/bis dopo le modifiche
  • Controversie in materia di contratto  di  trasporto  e  di  sub trasporto
  • Pubblicazione di valori indicativi di riferimento dei costi di esercizio
  • Indicizzazione del prezzo del gasolio e dei pedaggi
  • Capacità Finanziaria: limiti all’utilizzo della Polizza di Responsabilità Professionale 
  • Cabotaggio: la nuova disciplina
  • Soppressione della “Scheda di Trasporto”
  • Rimborso accise
  • Le risorse per il settore

 Di seguito una sintesi di questi provvedimenti.

NUOVE NORME IN MATERIA DI RAPPORTI TRA I SOGGETTI DELLA FILIERA DEL TRASPORTO

Sono state implementate le definizioni di committente e di vettore ed è stata aggiunta a quella a definire specificamente la figura del sub vettore.

Committente:

E’ tale l'impresa o la persona giuridica pubblica che stipula o nel nome della quale è stipulato il contratto di trasporto con il vettore.

Si può considera committente anche l’impresa iscritta Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercita l’autotrasporto di cose per c/t: che stipula contratti scritti e svolge servizi di deposito, movimentazione e lavorazione della merce, connessi o preliminari all’affidamento del trasporto;

Vettore:

L’impresa di autotrasporto iscritta all'Albo Nazionale ovvero l'impresa non stabilita in Italia, abilitata ad eseguire attività di autotrasporto internazionale o di cabotaggio stradale in territorio italiano che è parte di un contratto di trasporto di merci su strada.

Si considera vettore anche l’impresa iscritta all’Albo associata ad una cooperativa, aderente ad un consorzio o parte di una rete di imprese nel caso in cui esegua prestazioni di trasporto ad essa affidate dal raggruppamento cui aderisce.

 Sub-vettore:

L’impresa di autotrasporto iscritta all'Albo ovvero l'impresa non stabilita in Italia, abilitata ad eseguire attività di autotrasporto internazionale o di cabotaggio stradale in territorio italiano che svolge un servizio di trasporto su incarico di altro vettore.

 Il regime della sub – vezione, in sostanza, prevede che :

• Il vettore può avvalersi della sub-vezione solo previo espresso consenso del committente, ed è tenuto a verificare la regolarità del sub vettore in materia retributiva, assicurativa e previdenziale.

• Se il vettore affida il trasporto ad un sub-vettore senza previo espresso consenso del committente, quest’ultimo può risolvere il contratto per inadempimento, fatto salvo il pagamento del compenso pattuito per le prestazioni già eseguite.

Il sub-vettore non può a sua volta affidare lo svolgimento della prestazione ad un altro vettore, pena la nullità del relativo contratto (fatto salvo il pagamento del compenso pattuito per le prestazioni già eseguite). In caso di violazione del divieto di “sub-sub-vezione”, il secondo sub-vettore ha diritto a percepire il compenso già pattuito per il primo sub-vettore, mentre il primo sub-vettore risponde non solo degli obblighi retributivi, contributivi, assicurativi ma anche fiscali.

• Al principio  generale è prevista una deroga nel caso in cui l’impresa che effettua trasporti di collettame mediante raggruppamenti di più partite e spedizioni, ciascuna dipeso non superiore a 50 quintali, con servizi che implicano la rottura di carico può ricorrere ad uno o più sub-vettori dopo ogni rottura di carico, intesa come scarico delle merci dal veicolo per la loro suddivisione e il successivo carico su altri mezzi.

 

SUPERAMENTO DEI COSTI MINIMI: l'83/bis dopo le modifiche

L’art. 1, comma 248, apporta rilevanti modificazioni all’art. 83-bis, con il superamento del sistema dei “costi minimi” mediante un nuovo regime che, mira a ridurre la catena del trasporto e al contempo regolamentare la filiera.  Le novità sono le seguenti:

-        Nei contratti di trasporto scritti e non, stipulati ai sensi del d.lgs. 286/2005, i prezzi e le condizioni sono rimessi all’autonomia negoziale delle parti, tenuto conto dei principi di adeguatezza in materia di sicurezza stradale e sociale.

La norma segna il superamento dei costi minimi di esercizio nella concezione conosciuta finora (costi chilometrici decisi dal Ministero dei Trasporti e inderogabili dalle parti, cui seguiva il potere del vettore di richiedere un decreto ingiuntivo per il recupero delle eventuali differenze tra quanto fissato dal Ministero e quanto effettivamente percepito.

La norma introduce il principio, secondo cui la libertà contrattuale deve tener conto dei principi di adeguatezza in materia di sicurezza stradale e sociale.

Il Governo ritiene peraltro di essersi mosso sulla falsariga di quanto definito nel D.lgs. 286/05, che prevede la “nullità delle clausole dei contratti di trasporto che comportano modalità e condizioni di esecuzione delle prestazioni contrarie alle norme sulla sicurezza della circolazione stradale”.

-        il committente, prima della sottoscrizione del contratto, deve verificare la regolarità retributiva, previdenziale e assicurativa del vettore, acquisendo dal Vettore un’attestazione rilasciata dagli enti previdenziali di data non anteriore a 3 mesi (DURC);

-        entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della Legge di stabilità, (luglio 2015)  il Comitato Centrale dell’Albo degli Autotrasportatori dovrebbe avere reso operativa una banca dati contenete le informazioni dell’INPS, INAIL Motorizzazione,Assicurazioni e Ministero del Lavoro il cui accesso al relativo sito Internet permetterà agli Organi di Vigilanza ed ai committenti di verificare la regolarità dei vettori;

-        il committente che non esegue la verifica di cui sopra è solidalmente obbligato con il vettore e gli eventuali sub-vettori, entro il limite di 1 anno dalla cessazione del contratto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, previdenziali ed assicurativi, dovuti limitatamente alle prestazioni ricevute nel corso della durata del contratto di trasporto;

-        in caso di contratto di trasporto verbale la responsabilità solidale del committente in caso dimancata verifica non riguarderà solamente gli oneri sopracitati ma anche quelli fiscali e alle violazioni del codice della strada commesse nell’espletamento del servizio di trasporto.

-        viene mantenuta, trasformandola, la sanzione sul mancato rispetto dei tempi di pagamento (oltre i 90 gg dall’emissione della fattura). La sanzione amministrativa pecuniaria è ora pari al 10% dell’importo della fattura e comunque non inferiore a 1.000 €.   

CONTROVERSIE IN MATERIA DI CONTRATTO DI TRASPORTO E DI SUB-TRASPORTO

La L. di Stabilità introduce un nuovo meccanismo di gestione delle eventuali controversie che si venissero a determinare a seguito della stipula o dell’esecuzione di un contratto di trasporto o di sub-vezione

Prima di proporre una causa su tali questioni, infatti, l’interessato è obbligato ad attivare la procedura di negoziazione assistita da uno o più avvocati prevista dal cosiddetto decreto sulla degiurisdizionalizzazione.

Nel contratto di trasporto o mediante accordo separato, le parti possono prevedere che la negoziazione assistita si svolga presso le Associazioni di categoria a cui aderiscono.

E’ importante precisare che questa disposizione non si applica all’azione diretta di cui all’art. 7 ter del d.lgs. 286/2005 – ovvero quella che permette al sub vettore che non abbia ricevuto il pagamento dal vettore/committente, di richiedere direttamente il pagamento all’originario committente del trasporto -  per cui quest’ultima continuerà ad esercitarsi senza dover prima passare per la negoziazione assistita con la controparte.

PUBBLICAZIONE, DA PARTE DEL MINISTERO DEI TRASPORTI, DI VALORI INDICATIVI DI RIFERIMENTO DEI COSTI DI ESERCIZIO

Il nuovo sistema si basa sull’autonomia delle parti nella determinazione del corrispettivo, benché tale autonomia debba tenere conto dell’adeguatezza in materia di sicurezza stradale e sociale.

A tal fine la legge prevede che il Ministero dei Trasporti pubblichi ed aggiorni “valori indicativi di riferimento dei costi di esercizio dell’impresa di autotrasporto c/t.”.

Il sito internet del Ministero, pertanto, riprenderà a pubblicare le tabelle sui costi di esercizio (le ultime sono del luglio 2014), le quali tuttavia non avranno più valore vincolante, come in passato, ma conterranno un’indicazione di corrispettivi chilometrici considerati adeguati. 

 INDICIZZAZIONE DEL PREZZO DEL GASOLIO E DEI PEDAGGI

La Legge di stabilità 2015, prevede anche un meccanismo di adeguamento del corrispettivo sulla base delle variazioni del prezzo del gasolio e delle tariffe autostradali. 

In particolare, se il contratto prevede prestazioni di trasporto da effettuare in un arco temporale eccedente i 30 giorni, la parte di corrispettivo corrispondente al costo del carburante sostenuto dal vettore è adeguata sulla base delle oscillazioni intervenute nel prezzo del gasolio che superino del 2% il valore preso a riferimento al momento della conclusione del contratto o dell’ultimo adeguamento effettuato.

Lo stesso meccanismo si applica anche alle variazioni delle tariffe autostradali italiane.

CAPACITÀ FINANZIARIA: LIMITI ALL’UTILIZZO DELLA POLIZZA DI RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE 

le imprese che presentano domanda di autorizzazione all’esercizio della professione possono dimostrare il requisito della capacità finanziaria anche mediante un’assicurazione di responsabilità civile professionale, ma solo per i primi 2 anni di esercizio della professione. 

Dal 3° anno in poi, è ammessa la dimostrazione solo mediante attestazione rilasciata da un revisore contabile o mediante fideiussione bancaria o assicurativa.

La norma specifica che le polizze di assicurazione già presentate dalle imprese prima della data di entrata in vigore della legge in commento sono valide fino alla scadenza delle stesse. Successivamente alla scadenza, le imprese dimostrano il requisito dell’idoneità finanziaria con una delle due modalità su citate.

Al fine di scongiurare possibili disparità di trattamento tra gli operatori del settore e in relazione alla possibilità, prevista dalla norma in oggetto, di ricorrere alla polizza assicurativa di responsabilità professionale limitatamente ai primi due anni di esercizio, si precisa che alle imprese in regola con la dimostrazione del requisito di idoneità finanziaria che al 1° gennaio 2015 risultavano aver dimostrato tale requisito solo per il primo anno di esercizio è consentita la produzione di polizze assicurative di responsabilità professionale per un ulteriore anno, con esclusione di successivo tacito o espresso rinnovo. Si sottolinea, tuttavia, che le polizze assicurative di responsabilità professionale già presentate, nonché quelle di cui ai due capoversi che precedono, che riportino una scadenza contrattuale superiore a un anno, potranno essere ritenute valide fino alla prossima scadenza annuale dell'idoneità finanziaria, con esclusione di tacito o espresso rinnovo, fatta salva la facoltà per le nuove imprese di dimostrare il requisito mediante polizza assicurativa nei limiti del biennio.

CABOTAGGIO: LA NUOVA DISCIPLINA

La Legge “Sblocca Italia” ha modificato le norme relative ai trasporti di cabotaggio stradale e, dopo i continui solleciti effettuati da Confartigianato Trasporti, i Ministeri dei Trasporti e dell’Interno hanno fornito chiarimenti circa le modifiche introdotte, al fine di assicurare la massima uniformità interpretativa in fase di controllo.

Le novità riguardano in particolare la documentazione che il vettore che opera in regime di cabotaggio in Italia deve detenere a bordo del veicolo dopo l’abolizione della “scheda di trasporto”. I trasporti di cabotaggio sono considerati conformi alle norme comunitarie solamente se vengono prodotte prove documentali che attestino chiaramente sia il trasporto internazionale in entrata (CMR o altri documenti), sia ogni trasporto di cabotaggio consecutivo realizzato.

Per ognuna delle operazioni di cabotaggio effettuate, è necessario fornire i seguenti dati:

a) nome, indirizzo e firma del mittente;

b) nome, indirizzo e firma del trasportatore;

c) nome, indirizzo, firma del destinatario e data consegna delle merci;

d) luogo e data di carico e scarico delle merci;

e) denominazione della natura delle merci e modalità d’imballaggio;

f) massa lorda o quantità altrimenti espressa delle merci;

g) numero di targa del veicolo a motore e del rimorchio.

La circolare interministeriale chiarisce in maniera efficace la differenza tra trasporto in regime di cabotaggio stradale e trasporto combinato (direttiva 92/106), la cui tratta stradale iniziale/finale è parte di un trasporto internazionale (comunitario) pur essendo di fatto un trasporto interno; il trasporto combinato può riguardare tanto il complesso veicolare che il veicolo rimorchiato, la cassa mobile o il container. Tale trasporto deve essere pertanto accompagnato da copia conforme di licenza UE e da attestato del conducente – laddove previsto - e la mancanza di tale documentazione configura la violazione dell’art.46 della Legge 298/74 (trasporto abusivo).

Il trasporto combinato è esente da ogni contingentamento ed autorizzazione e deve essere dimostrato su strada attraverso il “documento di trasporto” - che non ha una forma tipica predefinita - i cui contenuti possano essere o meno rintracciabili in un unico documento, a condizione che risulti chiara l’attività di trasporto combinato.

Il documento in questione deve essere accompagnato da documentazione che comprovi l’effettivo svolgimento della tratta ferroviaria, fluviale o marittima (biglietti, prenotazioni, dichiarazioni, attestazioni del vettore ferroviario/marittimo). Le prove documentali esibite in fase di controllo su strada debbono essere coerenti con la CMR e con altri documenti che accompagnano il trasporto.

Nel caso in cui le norme sul trasporto combinato non vengano rispettate, il viaggio in territorio italiano sarà considerato un trasporto di cabotaggio con il conseguente apparato sanzionatorio.

La nuova disciplina - che ha recepito le richieste di Confartigianato Trasporti introducendo il principio dell’inversione dell’onere della prova - stabilisce che si applicano ai veicoli immatricolati all’estero che circolano in Italia le sanzioni per il trasporto di cabotaggio abusivo (sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 5.000 a 15.000€, nonché il fermo amministrativo del veicolo per 3 mesi e per 6 mesi in caso di reiterazione nel triennio) oltre alla mancanza di copia conforme di licenza UE, ovvero di CMR, superamento dei limiti temporali del cabotaggio già sanzionati, anche nel caso in cui :

- sia riscontrata la mancata corrispondenza tra le registrazioni del tachigrafo o altri elementi relativi alla stessa circolazione (p.e. le percorrenze autostradali) e le prove documentali che devono essere fornite per dimostrare la corretta esecuzione del cabotaggio;

- le prove stesse non siano conservate a bordo ed esibite in sede di controllo;

- i documenti relativi all’attività di cabotaggio svolta o in fase di svolgimento non si esibiscano in sede di controllo.

Vengono così a costituire elemento di prova, a fini sanzionatori, sia il dato tachigrafico che quello legato al pedaggio autostradale, qualora vi siano incongruenze con la circolazione del veicolo in territorio nazionale.

La circolare precisa che oggi non è più consentita alcuna produzione differita dei documenti probatori e che si deve procedere quindi, ove risulti carenza di documentazione a bordo, direttamente con l’applicazione della sanzione prevista per il trasporto di cabotaggio abusivo (art.46bis).

 

SOPPRESSIONE DELLA SCHEDA DI TRASPORTO

E’ stata soppressa la scheda di trasporto e tutti i riferimenti alla stessa. Resta in vigore la norma che prevede la conservazione a bordo del mezzo dell’eventuale contratto scritto o, in alternativa, di una dichiarazione che il trasporto è stato disciplinato da un contratto scritto al fine di evitare la responsabilità solidale del Committente per alcune infrazioni alle norme sulla sicurezza della circolazione stradale commesse dal Vettore.

RIMBORSO ACCISE

Dal 1° gennaio 2015 il credito d’imposta relativo all’agevolazione sul gasolio per autotrazione degli autotrasportatori non spetta per i veicoli di categoria Euro 0 o inferiore.

La riduzione del 15% del credito d’imposta si applicherà solo a decorrere dal 1° gennaio 2019 di conseguenza le imprese dell’autotrasporto potranno godere del beneficio fino al 2018.

LE RISORSE PER IL SETTORE

Vengono assegnati all’ autotrasporto 250 milioni di euro per l’anno 2015 e tali risorse sono considerate strutturali per cui ogni seguente anno saranno riconfermate e ripartite con decreto del Ministero dei Trasporti diconcerto con il Ministero delle Finanze.

  • Credito di imposta relativo alla restituzione del contributo al SSN pagato sui premi di assicurazione RC - 20 milioni €
  • Deduzione forfetaria di spese non documentate garantendo gli stessi importi delle deduzioni previste nel 2013 - 60 milioni €
  • Riduzione compensata pedaggi autostradali - 120 milioni €
  • Interventi ed investimenti finalizzati allo sviluppo dell'intermodalità e della logistica e ad iniziative dirette a realizzare processi di ristrutturazione e aggregazione - 40 milioni €
  • Finanziamento progetti di formazione professionale contribuita - 9,5 milioni €
  • “Assesment” progetti formazione professionale contribuita effettuati negli ultimi anni, programmazione e supporto per la definizione progetti di investimenti di investimenti e di ristrutturazione compatibili con le norme europee – 0,5 milioni €

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