News / Associazioni di mestiere - giovedì 04 feb 2010 | A cura dell'Ufficio Stampa
Le tipografie e i rivenditori autorizzati alla stampa ed alla rivendita dei documenti fiscali devono effettuare, entro il mese di febbraio, la trasmissione telematica dei dati relativi alle forniture degli stampati fiscali effettuate nell’anno solare precedente.
La trasmissione di tali dati, relativi all’anno 2009, deve quindi essere effettuata entro il mese di febbraio 2010.
L’adempimento non ha subito modifiche: di conseguenza, si rinvia ai chiarimenti forniti con la circolare confederale n. 1/2004.
Si ricorda che, in caso di omessa trasmissione dei dati, si applica la sanzione prevista dall’articolo 11 decreto legislativo 471/1997, da un minimo di euro 258,23 ad un massimo di euro 2.065,83.
Si ritiene che l’omessa o tardiva trasmissione dei dati possa costituire oggetto di ravvedimento, ai sensi dell’articolo 13, lett. b), decreto legislativo n. 472 del 18 dicembre 1997, da effettuarsi entro un anno dall’omissione, con il pagamento della sanzione ridotta ad un decimo del minimo.
Tale possibilità è stata, altresì, confermata per le vie brevi dall’Agenzia delle entrate: non può, infatti, applicarsi a tale fattispecie il divieto di ravvedimento previsto per la comunicazione dati IVA dalla circolare dell’Agenzia n. 6/E del 25 gennaio 2002, a causa della "natura non dichiarativa della comunicazione". La giustificazione di tale esclusione dal ravvedimento risiede nel fatto che la presentazione della comunicazione dati IVA è propedeutica per i controlli, anche a livello comunitario: di conseguenza, l'invio tardivo o l'omessa presentazione della comunicazione dati IVA rende impossibile un’attività di controllo da parte dell'Amministrazione. Diverso è il caso della trasmissione dati da parte dei tipografi: pur avendo natura non dichiarativa, l’invio tardivo della stessa non impedisce l’ordinaria attività di controllo.
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