NASpI, nuove precisazioni Inps

News / Paghe e consulenza del lavoro - mercoledì 13 mag 2015 | A cura dell'Ufficio Stampa


 L’Inps, con circolare del 12 maggio 2015, n. 94, fornisce ulteriori chiarimenti al riguardo.

 

Un’indennità mensile di disoccupazione, denominata Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI) avente la funzione di fornire una tutela di sostegno al reddito ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione, è stata istituita a decorrere dal 1° maggio 2015, in sostituzione delle indennità di disoccupazione ASpI e mini ASpI, in riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° maggio 2015.

 

Sono destinatari della NASpI:

1.   I lavoratori dipendenti

2.   Gli apprendisti

3.   I soci lavoratori di cooperativa che abbiano stabilito un rapporto di lavoro in forma subordinata.

4.   Il personale artistico con rapporto di lavoro subordinato.

Le disposizioni relative alla NASpI non si applicano ai dipendenti a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni, agli operai agricoli a tempo determinato o indeterminato.

L’Inps precisa, inoltre, che la categoria dei collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione sono destinatari di una specifica e distinta tutela, denominata DIS-COLL, introdotta in via sperimentale per il 2015, in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2015 e sino al 31 dicembre 2015.

 

La NASpI è riconosciuta ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione e che:

1.   Siano in stato di disoccupazione ai sensi del D.lgs. 181/2000.

2.   Possano far valere, nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione, almeno tredici settimane di contribuzione contro la disoccupazione.

3.   Possano far valere trenta giornate di lavoro effettivo.

 

Nei casi in cui la retribuzione mensile sia pari o inferiore nel 2015 all'importo di 1.195 euro mensili, l'indennità mensile è pari al 75 per cento della retribuzione.
Nei casi in cui la retribuzione mensile sia superiore al predetto importo, l’indennità è pari al 75 per cento del predetto importo incrementato di una somma pari al 25 per cento del differenziale tra la retribuzione mensile e il predetto importo.

La NASpI si riduce del 3 per cento ogni mese a decorrere dal primo giorno del quarto mese di fruizione (91° della prestazione).

 

La NASpI è corrisposta mensilmente, per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi quattro anni.

Ai fini del calcolo della durata non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione delle prestazioni di disoccupazione, anche nei casi in cui dette prestazioni siano state fruite in unica soluzione in forma anticipata.

Per fruire dell'indennità i lavoratori aventi diritto devono, a pena di decadenza, presentare apposita domanda all’INPS, esclusivamente in via telematica, entro il termine di decadenza di sessantotto giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro.


Nel caso di evento di maternità indennizzabile insorto entro i 68 giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, il termine di presentazione della domanda rimane sospeso per un periodo pari alla durata dell’evento di maternità indennizzato e riprende a decorrere, al termine del predetto evento, per la parte residua.

 

La NASpI spetta a decorrere:

1.   Dall'ottavo giorno successivo alla data di cessazione dell’ultimo rapporto di lavoro, se la domanda è presentata entro l’ottavo giorno.

2.   Dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda, nel caso in cui la domanda sia stata presentata successivamente all’ottavo giorno;

 

L’erogazione della prestazione NASpI è condizionata alla permanenza dello stato di disoccupazione nonché alla regolare partecipazione alle iniziative di attivazione lavorativa e ai percorsi di riqualificazione professionale proposti dai Servizi competenti.
In caso di nuova occupazione con contratto di lavoro subordinato del soggetto percettore di NASpI dalla quale derivi un reddito annuale superiore al reddito minimo escluso da imposizione si produce la decadenza dalla prestazione, salvo il caso in cui la durata del rapporto di lavoro non sia superiore a sei mesi. In tale caso, l'indennità è sospesa d'ufficio, sulla base delle comunicazioni obbligatorie, per la durata del rapporto di lavoro. Al termine del periodo di sospensione l'indennità riprende ad essere corrisposta per il periodo residuo spettante al momento in cui l’indennità stessa era stata sospesa.



Il beneficiario decade dalla fruizione della NASpI, con effetto dal verificarsi dell’evento interruttivo, nei seguenti casi:

·         Perdita dello stato di disoccupazione.

·         Inizio di un'attività lavorativa subordinata o autonoma senza provvedere alle apposite comunicazioni.

·         Raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato.

·         Acquisizione del diritto all'assegno ordinario di invalidità, sempre che il lavoratore non opti per la NASpI

·         Violazione delle seguenti regole di condizionalità:

o   Regolare partecipazione alle iniziative di attivazione lavorativa nonché ai percorsi di riqualificazione professionale.

o   Rifiuti di partecipare senza giustificato motivo ad un’iniziativa di politica attiva o di attivazione proposta dai servizi competenti.

o   Non accetti una offerta di un lavoro inquadrato in un livello retributivo superiore almeno del 20 per cento rispetto all'importo lordo dell'indennità cui ha diritto.

o   Le disposizioni precedenti si applicano quando le attività lavorative o di formazione ovvero di riqualificazione si svolgono in un luogo che non dista più di 50 chilometri dalla residenza del lavoratore, o comunque che è raggiungibile mediamente in 80 minuti con i mezzi di trasporto pubblici.


L’interruzione si realizza dal momento in cui si verifica l'evento che la determina, con conseguente obbligo di restituire l'indennità che eventualmente si sia continuato a percepire oltre la data del verificarsi dell’evento interruttivo.


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