News / Paghe e consulenza del lavoro - giovedì 06 ago 2015 | A cura dell'Ufficio Stampa
La Corte di Cassazione, con sentenza 2/07/2015 n.13583, ha esplicitato che grava sull’impresa l’onere di provare la sussistenza dei requisiti necessari per beneficiare di sgravi contributivi.
Nel caso esaminato, l’INPS aveva rilevato che la società aveva goduto di agevolazioni contributive per l’assunzione di 4 lavoratori in mobilità e aveva ricevuto in affitto l’azienda da una società dalla quale gli stessi lavoratori erano stati licenziati; tra queste vi era un socio in comune e un altro socio era coniuge di un socio della prima azienda.
INPS aveva ribadito che la società aveva fruito ingiustamente degli sgravi contributivi, dato che la Legge 223/1991 prevede espressamente che il diritto ai benefici economici è escluso con riferimento a quei lavoratori che siano stati collocati in mobilità, nei sei mesi precedenti, da parte di impresa dello stesso o di diverso settore di attività che, al momento del licenziamento, presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli dell’impresa che assume ovvero risulta con quest’ultima in rapporto di collegamento o controllo.
La corresponsione dei benefici è, quindi, condizionata alla inesistenza di assetti proprietari sostanzialmente coincidenti fra l’impresa che licenzia e quella che assume, così come alla inesistenza di un rapporto di collegamento o controllo, dove per assetti proprietari sostanzialmente coincidenti, secondo l’orientamento giurisprudenziale prevalente, devono intendersi quelli che facciano presumere la presenza di un comune nucleo proprietario.
Gli assetti proprietari sostanzialmente coincidenti sono, pertanto, qualcosa di diverso rispetto al concetto di proprietà, avendo il legislatore volutamente utilizzato un’espressione che facesse riferimento a tutte le ipotesi in cui l’impresa che assumeva non fosse del tutto estranea a quella che aveva licenziato.
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