PROVA SCRITTA PER LE DIMISSIONI

News / Paghe e consulenza del lavoro - giovedì 06 ago 2015 | A cura dell'Ufficio Stampa


Equiparazione al licenziamento orale se non si presenta un’idonea documentazione

La Corte di cassazione, con sentenza n. 16269 del 31 luglio scorso, ha confermato che se il lavoratore ha dimostrato la sua estromissione dal posto di lavoro è onere del datore di lavoro fornire la prova che il recesso è intervenuto a seguito di dimissioni.

Non è sufficiente la deduzione della parte datoriale, seppur supportata da elementi presuntivi, che il rapporto di lavoro si è interrotto per effetto di dimissioni del lavoratore, in quanto sul datore di lavoro incombe la prova, da fornire attraverso elementi rigorosi e concordanti, che il dipendente abbia manifestato in modo univoco e incondizionato la volontà di interrompere il rapporto di lavoro.

La Cassazione ha affermato che, stante la mancata prova delle dimissioni del lavoratore, l’interruzione del rapporto di lavoro era da ascrivere al datore di lavoro e da ricondurre, poiché mancava un atto scritto, nello schema del licenziamento orale.
Ripercorrendo l’insegnamento espresso in precedenti pronunce, la Corte osserva che, in tali ipotesi, il rapporto si considera mai interrotto, con obbligo per l’impresa di ricostituire il vincolo contrattuale e di versare al lavoratore le retribuzioni non percepite nel periodo intermedio tra il licenziamento (orale) e la effettiva riammissione in servizio.

È il caso di aggiungere, a tale riguardo, che a seguito del processo di riforma della Legge 92/2012 (riforma Fornero) anche il recesso datoriale privo di forma scritta rientra oggi nella disciplina di cui all’articolo 18, che al comma 1 (dedicato ai licenziamenti radicalmente nulli, tra cui quelli discriminatori) ricomprende nel regime di tutela reintegratoria piena il licenziamento dichiarato inefficace perché intimato oralmente.


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