DEPENALIZZAZIONE MANCATO VERSAMENTO CONTRIBUTI A CARICO DEL DIPENDENTE O COLLABORATORE

News / Paghe e consulenza del lavoro - lunedì 07 mar 2016 | A cura dell'Ufficio Stampa


Dal 6 febbraio 2016 sono entrate in vigore una serie di novità normative che hanno disposto la depenalizzazione di alcuni reati.

In materia di lavoro, tra le ipotesi di illeciti oggetto di depenalizzazione, vi è la riformulazione del reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali a carico del collaboratore.

A seguito della suddetta modifica, si configurano due diverse fattispecie di illecito, una di natura penale e l’altra di carattere amministrativo. Il reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, nonché dai committenti sui compensi dei titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa iscritti alla Gestione separata per un importo superiore a euro 10.000 annui, continua ad essere punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032 (ipotesi non depenalizzata).

Nell’ipotesi in cui, invece, l'imporlo omesso non è superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria, da euro 10.000 a euro 50.000.

Il datore di lavoro non risulta punibile né assoggettabile alla sanzione amministrativa se provvede al versamento delle ritenute entro 3 mesi dalla notifica della contestazione della violazione.

In ordine a tali violazioni, è esclusa l’applicazione della diffida amministrativa, risultando applicabile esclusivamente la procedura di cui agli artt. 14 e 16, L. n. 689/1981 (E’ ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole, al doppio del minimo della sanzione edittale, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione).

Queste disposizioni si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto, sempre che il procedimento penale non sia stato definito con sentenza o decreto divenuti irrevocabili.

Nel caso in cui i procedimenti siano già conclusi con sentenza di condanna o decreto irrevocabili, il giudice dell’esecuzione revoca la sentenza o il decreto, dichiarando che il fatto non è previsto dalla legge come reato e adotta i provvedimenti conseguenti. Ai fatti commessi in passato non può essere applicata una sanzione amministrativa per un importo superiore al massimo della pena originariamente inflitta per il reato, tenuto conto del criterio di ragguaglio di cui all’articolo 135 del codice penale, pari a 250 euro o frazione di pena pecuniaria per ogni giorno di pena detentiva. 


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