News / Associazioni di mestiere - lunedì 21 dic 2009 | A cura dell'Ufficio Stampa
È stato approvato il nuovo modulo che ai sensi della direttiva 2006/22/CE deve essere utilizzato per giustificare la mancanza di registrazione sul tachigrafo del veicolo: sia dischi o tachigrafo digitale.
Il Modulo di assenza di guida deve essere compilato da chiunque guida il mezzo, compresi i conducenti socie di impresa e monoveicolare.
Il vecchio modulo sinora in vigore (decisione della Commissione europea del 12 aprile 2007) poteva essere utilizzato solo per i casi di assenza per malattia del conducente, ferie annuali oppure quando il conducente avesse guidato un altro veicolo escluso dal campo di applicazione del regolamento (CE) n. 561/2006. Tale rigida tassatività creava enormi problemi ai trasportatori, impossibilitati dunque, in caso di controlli, a legittimare la mancanza di registrazione nell'ipotesi, ad esempio, di mancata guida per attività non contemplate (pulizia del mezzo, servizi in azienda, ecc.) e costretti dunque a subire irrimediabilmente una sanzione amministrativa sino a 570 euro (D. Lgs. 4 agosto 2008 n. 144).
Il nuovo modulo, come emendato, presenta adesso, oltre alle tre fattispecie di cui sopra, anche le seguenti:
- congedo o recupero
- disponibilità
- svolgimento di altro lavoro diverso dalla guida.
Le tre fattispecie aggiuntive, l’ultima in particolare, mettono ora in grado il trasportatore di non essere più sanzionato compilando il modulo.
La disciplina per il resto rimane inalterata: dunque il conducente del veicolo dovrà avere con sé oltre ai fogli di registrazione della giornata in corso e dei 28 giorni precedenti anche il modulo in oggetto. Lo stesso modulo deve essere conservato dall'impresa di trasporto per un anno dalla scadenza del periodo cui si riferisce.
L’Ufficio Settore Trasporti e Logistica della Confartigianato della Provincia di Ravenna è a disposizione per ogni eventuale ulteriore richiesta di informazioni e/o chiarimenti e per l’invio del nuovo modulo (tel. 0544 516191 e-mail: andrea.demurtas@confartigianato.ra.it)
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