News / Paghe e consulenza del lavoro - lunedì 10 ott 2016 | A cura dell'Ufficio Stampa
E’ stato pubblicato il decreto legislativo n. 185 del 24 settembre 2016, correttivo al Jobs Act e ai suoi decreti legislativi; tali modifiche che sono entrati in vigore l’8 ottobre 2016.
In particolare, relativamente al lavoro accessorio, è stato introdotto l’obbligo, in capo ai committenti imprenditori o professionisti, di comunicare non più solo il luogo, ma anche il giorno e l’ora di inizio e di fine della prestazione.
Almeno 60 minuti prima dell’inizio della prestazione il datore di lavoro è obbligato a comunicare alla sede territoriale competente dell’Ispettorato nazionale del lavoro:
- i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore;
- il luogo di esecuzione della prestazione;
- il giorno e l’ora di inizio;
- il giorno e l’ora di fine.
In caso di omessa comunicazione della prestazione del lavoratore, è prevista una sanzione amministrativa tra i 400 e i 2400 euro in relazione a ciascun lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione, senza possibilità di applicare la diffida.
Manca, però, qualsiasi tipo di indicazione operativa (numero di telefono, indirizzo email) nonché precisazioni circa l'applicabilità nelle varie fattispecie concrete.
Il problema, quindi, riguarda l’operatività della norma, già in vigore, e le modalità con cui agire.
La stampa specializzata consiglia di effettuare tale comunicazione preventiva (almeno 60 minuti prima dell’inizio) utilizzando le forme previste per il lavoro intermittente (email all’indirizzo intermittenti@pec.lavoro.gov.it).
In attesa di maggiori informazione, gli uffici di Confartigianato Ravenna invitano a procedere in tal modo, in via del tutto prudenziale.
Sarà cura dei nostri uffici dare le informazioni del caso nonché aggiornare in caso di ulteriori novità.
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