La definizione agevolata Equitalia 2017, prevista dal decreto fiscale collegato alla nuova Legge di Bilancio 2017, rappresenta la possibilità di fruire della rottamazione cartelle Equitalia, ossia una nuova misura che consente a famiglie, imprese e società, di cancellare i debiti Equitalia fruendo di un cospicuo sconto sull’importo.
La rottamazione può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente le somme dovute (art. 6, comma 8), “purchè, rispetto ai piani rateali in essere, risultino adempiuti tutti i versamenti con scadenza dal 1° ottobre al 31dicembre 2016”.
Telefisco 2017, nel suo consueto appuntamento annuale tenutosi lo scorso 2 febbraio, entra nel merito delle tematiche relative alla rottamazione delle cartelle Equitalia.
Precisazione di rilievo avvenuta nell’ambito dell’incontro riguarda la necessità di richiedere l’aggiornamento dell’importo delle rate da versare nell’ipotesi in cui si vadano a definire solo parzialmente dei carichi oggetto di precedenti dilazioni.
Punto focale in tema di rottamazione cartelle è stata la precisazione che riguarda il perfezionamento della procedura:
non sarà sufficiente infatti l’inoltro dell’istanza o il corretto e puntuale versamento della prima rata, ma il tutto sarà da ritenersi definitivo solo al versamento per intero di tutte le rate richieste nel rispetto delle scadenze pattuite.
Su tale punto infatti l’articolo 6 comma 1 del D.L. 193/2016 dispone che l’abbattimento di sanzioni e interessi moratori è condizionato dall’integrale pagamento di:
• capitale e interessi compresi carichi affidati;
• aggio e rimborso delle spese per le procedure esecutive;
• spese di notifica della cartella di pagamento
Ne consegue quindi che se l’unica rata o anche solamente una delle rate in cui il pagamento è stato suddiviso, la definizione risulta inefficace e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto dell’istanza.
In questa ipotesi le somme comunque versate pur non consentendo il perfezionamento della procedura verranno acquisite a titolo di acconto dell’importo complessivamente dovuto.
Sono molteplici i momenti in cui si articola il procedimento ormai noto come “rottamazione” delle cartelle.
Entro il prossimo 31/03/2017 bisognerà presentare il modello DA1, tra l’altro disponibile sul sito di Internet di Equitalia.
Seguirà comunicazione da parte dell’ente di riscossione entro il 31/05/2017 dell’ammontare dovuto, della scadenza delle rate e dell’invio dei bollettini di pagamento.
I contribuenti possono pagare le somme dovute ad Equitalia in 5 rate (non più in 4) tra il 2017 e il 2018. Questi versamenti, però, dovranno coprire il 70% della cifra totale nel 2017, mentre il 30% nel 2018.
Ecco le scadenze, per ciascuna rata:
– la prima rata (entro luglio 2017) dovrà coprire il 24% dell’importo dovuto;
– la seconda rata (settembre 2017) dovrà coprire il 23% dell’importo dovuto;
– la terza rata (novembre 2017) dovrà coprire il 23% dell’importo dovuto;
– la quarta rata (aprile 2018) interesserà il 15% del dovuto;
– la quinta rata (settembre 2018) dovrà coprire il restante 15%.
In merito alle somme che il debitore dovrà corrispondere per effetto della “rottamazione”, Equitalia precisa che considererà rilevanti ai fini del calcolo di quanto dovuto, unicamente gli importi già versati a titolo di capitale e interessi compresi nei carichi affidati, senza considerare cioè ciò che il contribuente ha versato a titolo di sanzioni. Ciò varrà sia nel caso in cui ci si trovi in presenza di un piano di rateizzazione sia che si tratti di somme versate più genericamente a titolo di acconto.
Arriva anche la conferma che l’obbligo di pagamento delle rate scadenti dal 1/10 al 31/12/2016 riguarda solo le rateizzazioni in essere al 24/10/2016. Se vi sono provvedimenti di rateizzazione concessi successivamente al 24/10/2016 il debitore non sarà obbligato a pagare le rate in scadenza nel trimestre ottobre-dicembre.
Sarà possibile definire in via agevolata anche solo un singolo carico iscritto a ruolo o affidato, definire cioè in modo “parziale”.
In questo caso sarà compito del debitore decidere quali carichi sanare evidenziando nel modello il numero identificativo della cartella di pagamento, dell’accertamento esecutivo o dell’avviso di addebito.
Sarà necessario recarsi presso gli sportelli di Equitalia per ottenere l’aggiornamento di una vecchia rateizzazione, in tutti quei casi in cui la definizione riguardi solo alcuni carichi compresi in un precedente piano di dilazione.
Viene chiarito inoltre che, sempre in caso di definizione parziale degli affidamenti, per rottamare più carichi compresi in una stessa cartella per la quale è stata avviata una procedura di recupero coattivo, le spese di procedura vengono imputate ai singoli carichi in proporzione al relativo ammontare.
Presentata l’istanza di definizione non possono essere proseguite le procedure di recupero coattive precedentemente avviate a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo ovvero non si sia ancora presentata istanza di assegnazione ovvero non sia già stato emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati (aticolo 6, comma 5 del DL 193/2016).
Informazioni ed approfondimenti presso gli Uffici del Settore Fisco e Consulenza aziendale di Confartigianato.