News / Fisco e consulenza aziendale - lunedì 25 ott 2010 | A cura dell'Ufficio Stampa
L'Agenzia delle Entrate con la circolare n. 53 del 21 ottobre 2010, fornisce alcune indicazioni in relazione al nuovo adempimento introdotto dall'art.1 del dl 40/2010, in prossimità della prima scadenza del 2 novembre prossimo. Questo l'elenco delle principali novità spiegate dall'Agenzia delle Entrate:
INDIVIDUAZIONE DEI PAESI
- Per individuare i Paesi Black List occorre fare riferimento alle liste del Dm 4 maggio 1999 e del Dm 21 novembre 2001.
- Gli obblighi di comunicazione sussistono per tutti gli Stati indicati, senza tener conto delle limitazioni soggettive. Ciò vuol dire che l'obbligo di comunicazione scatta se la controparte è situata in un Paese presente almeno in una delle due liste.
- Cipro, Malta e Corea del Sud non sono più Paesi a regime fiscale privilegiato (D.M. del 27/7/2010) e quindi non sussiste, anche per il periodo che va dal 1° luglio al 4 agosto 2010, alcun obbligo di comunicazione (D.M. del 5/8/2010).
LE OPERAZIONI DA COMUNICARE
- Vanno comunicate in via telematica le cessioni di beni, gli acquisti di beni, le prestazioni di servizi rese e ricevuta da soggetti Ue ed extra-Ue, le importazioni e le esportazioni di beni, rilevanti ai fini iva, siano esse imponibili, non imponibili o esenti.
- Vanno riepilogate anche le operazioni non soggette che risultano territorialmente non rilevanti ai fini Iva nel territorio dello Stato, ma il cui monitoraggio è particolarmente importante per la prevenzione e il contrasto delle frodi Iva negli scambi con l'estero.
- Non vanno, invece, riepilogate le operazioni non rilevanti ai fini Iva per mancanza dei requisiti oggettivi. Ad esempio, le somme pagate a titolo di risarcimento o anticipate in nome o per conto.
- Le cessioni di beni estero su estero sono anch'esse escluse dall'obbligo perché non soggette a registrazione e non ricomprese dal D.M. del 5 agosto 2010.
IMPORTAZIONI ED ESPORTAZIONI
- Il riferimento all'acquisto e alla cessione di beni contenuto nella normativa sugli elenchi Black List deve intendersi comprensivo anche delle importazioni e delle esportazioni, ancorché fatte transitare per un deposito Iva.
MOMENTO DELLA COMUNICAZIONE
- Si fa riferimento alla data di registrazione nei registri Iva, ovvero se precedente o alternativa all'annotazione nelle scritture contabili obbligatorie.
- Per le prestazioni di servizio non territoriali si fa riferimento alla registrazione nelle scritture contabili o, in mancanza, al pagamento da parte dell'operatore.
ATTIVITA' ESENTI
- Il D.M. del 5 agosto 2010 esclude dall'obbligo degli elenchi le attività con le quali si realizzano operazioni esenti da Iva se il contribuente si è avvalso delle dispensa dagli adempimenti in base all'articolo 36-bis del Dpr 633/72, fermo l'obbligo di comunicazione per le eventuali operazioni imponibili attive e non anche le operazioni imponibili passive, in considerazione del fatto che questi soggetti, ai quali è precluso il diritto a detrazione, sono privi di pericolosità.
MINIMI E FORFETTINI
- Non sono tenuti all'obbigo degli elenchi Black List gli operatori che fruiscono del regime dei minimi o di quello per le nuove iniziative, in quanto non tenuti alle registrazioni Iva.
RAPPRESENTANTE FISCALE
- Il soggetto non residente dotato di rappresentante fiscale in Italia ( o ivi direttamente identificato) che realizza operazioni con operatori economici stabiliti in Paesi Black List deve inviare il modello di comunicazione relativo a queste operazioni.
- Le operazioni realizzate da un soggetto passivo Iva nei confronti del rappresentante fiscale di un operatore economico Black List, qualora il rappresentante sia nominato in un Paese non incluso nella Black List (compresa l'Italia), vanno incluse negli elenchi.
ENTI NON COMMERCIALI
- Rilevano solo le operazioni da questi effettuate nell'ambito delle attività commerciali o agricole, mentre sono esclusi dalla comunicazione relativamente alle operazioni effettuate nell'ambito della sfera istituzionale.
- Riguardo a tali enti, la circolare precisa che non rileva la presunzione di soggettività passiva dell'art. 7-ter, comma 2, lettera b), in quanto sancita soltanto ai fini delle disposizioni sulla determinazione del luogo delle prestazioni di servizi.
SANZIONI E RAVVEDIMENTO
- Per chi non presenta la comunicazione, oppure la trasmette incompleta o inesatta è prevista una sanzione da 516 a 4.130 euro. La circolare chiarisce che in relazione a questo adempimento, in caso di ripetute violazioni, viene applicato ai fini sanzionatori il cumulo materiale e non quello giuridico.
- L'operatore tenuto alla comunicazione può rimediare all'errore commesso avvalendosi del ravvedimento operoso secondo le regole generali.
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