Dopo le consultazioni con i principali stakeholders, tra cui anche Confartigianato Costruzioni, arriva il via libera preliminare del Consiglio dei Ministri al decreto legislativo correttivo del nuovo Codice dei Contratti pubblici. Il testo sarà ora inviato al Consiglio di Stato, alla Conferenza Stato Regioni e alle competenti Commissioni parlamentari. Dopo l’acquisizione di tutti i pareri, il correttivo tornerà in Consiglio dei Ministri per l’approvazione definitiva. Tutti i passaggi devono infatti essere completati entro il 18 aprile per rispettare i tempi previsti dalla legge delega.
Tra le richieste di modifica segnalate dall’associazione e accolte già nella prima stesura del correttivo, si segnala la possibilità di utilizzare gli ultimi dieci anni per la qualificazione Soa e non già gli ultimi 5, una misura importante per le imprese dell’edilizia alla luce del perdurare della crisi strutturale che ha colpito il settore dimezzando i lavori e fatturato delle imprese.
Nella recente fase di consultazione (terminata il 22 febbraio), Confartigianato ha presentato un pacchetto di richieste di modifica: tra queste si segnalano quelle relative alla qualificazione degli esecutori di lavori pubblici, ai criteri di aggiudicazione dell’appalto, al subappalto e ai CAM.
Innanzitutto si propone l’innalzamento della soglia dei lavori da 150.000 a 500.000 euro per i quali le SOA sono richieste, con l’abolizione dell’obbligatorietà delle SOA al di sotto di tale importo: si tratta di una misura volta a favorire il miglioramento dell’accesso delle micro e piccole imprese nel mercato pubblico. Trova inoltre spazio l’ipotesi che i lavori realizzati non siano condizionati da criteri di validità temporale. Si propone altresì l’eliminazione della verifica triennale che risulta essere un mero controllo documentale e soprattutto una netta riduzione delle tariffe di attestazione.
In materia di criteri di aggiudicazione dell'appalto, si indica la soglia di 2.500.000 euro per l’utilizzo del criterio del minor prezzo che, rispetto al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, risulta meno oneroso e complesso per le piccole imprese. Ai fini della valutazione delle offerte, nei casi in cui si debba procedere con il criterio di aggiudicazione dell’OEPV si chiede inoltre di voler distinguere i criteri in termini di “qualità dell’opera” e “qualità dell’operatore economico”. In quest’ultimo caso, tali criteri dovrebbero essere pure graduati in funzione dell’opera e dell’importo: legare i criteri di valutazione delle offerte al possesso di certificazioni molto evolute, ad esempio, rischia di ridurre le opportunità di partecipazione per le imprese più piccole.
In materia di subappalto, si suggerisce di eliminare la previsione che limita l'eventuale subappalto massimo al 30 per cento dell'importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture dei lavori della categoria prevalente, per i lavori. Confartigianato Costruzioni vede con particolare favore la previsione dell’attribuzione dei “certificati di esecuzione lavori” a chi effettivamente esegue i lavori. Si evidenzia infine la criticità relativa all’indicazione della terna di nominativi di subappaltatori per le MPMI: l’obbligo limita fortemente le scelte degli imprenditori i quali, solo in fase di esecuzione dell’appalto, hanno gli elementi per decidere di affidare l’esecuzione di una parte del contratto ad un subappaltatore, e ciò in base alle esigenze concrete riscontrate sul cantiere.
Sempre al fine di favorire la partecipazione delle piccole imprese si richiede l’applicazione dei CAM per gli appalti sopra soglia comunitaria, nella misura massima del 50% dei bandi e soprattutto l’abrogazione della lettera che prevede l’applicazione dei CAM in edilizia. Dal 13 febbraio 2017 è infatti obbligatoria l’inclusione dei nuovi criteri minimi ambientali CAM da parte delle stazioni appaltanti nei bandi di gara, criteri che rendono ancor più inaccessibile per le imprese il mercato degli appalti.
Un altro punto critico su cui l'Associazione ha chiesto di intervenire è legato al tema della verifica della congruità che è di fatto superato con l’introduzione del DURC online. Se la norma rimanesse con la formulazione attuale produrrebbe un effetto penalizzante per le imprese in termini di aggravi di natura amministrativa.