RIENTRO ANTICIPATO AL LAVORO DALLA MALATTIA: NECESSARIO NUOVO CERTIFICATO MEDICO

News / Paghe e consulenza del lavoro - martedì 09 mag 2017 | A cura dell'Ufficio Stampa


Con la circolare n. 79 del 2 maggio 2017, l’Inps è nuovamente intervenuta per regolamentare il caso in cui il lavoratore voglia rientrare al lavoro in data antecedente alla fine prognosi prevista sul certificato di malattia, ribadendo che il lavoratore è tenuto a richiedere una rettifica del certificato stesso, al fine di documentare correttamente il periodo di assenza.
 
Tale rettifica rappresenta un adempimento obbligatorio da parte del lavoratore nei confronti del datore di lavoro. Quest’ultimo, infatti, non deve consentire al lavoratore la ripresa dell’attività lavorativa, senza che vi sia un riscontro positivo, certificato dal medico.
La normativa impegna il datore di lavoro ad adottare tutte le misure necessarie a tutelare l’integrità fisica dei prestatori di lavoro e, contemporaneamente, obbliga il lavoratore a prendersi cura della propria salute.
 
Inoltre, vi è un obbligo del lavoratore anche nei confronti dell’Inps. Il lavoratore è tenuto a comunicare, mediante la rettifica del certificato telematico, il venir meno della condizione morbosa, presupposto della richiesta di prestazione economica all’Istituto. Affinché la rettifica venga considerata tempestiva, non è sufficiente che essa sia effettuata prima del termine della prognosi originariamente certificata, ma è necessario che intervenga prima della ripresa anticipata dell’attività lavorativa. Essa va richiesta al medesimo medico che ha redatto il certificato iniziale.
 
Il mancato rispetto dell’obbligo in esame ha conseguenze anche sul piano sanzionatorio. Infatti, se a seguito di assenza a visita di controllo domiciliare e/o ambulatoriale, emerge che il lavoratore ha ripreso anticipatamente l’attività senza inviare il certificato di rettifica, al lavoratore verrà applicata la sanzione prevista in caso di assenza ingiustificata alla visita di controllo. La sanzione sarà comminata al massimo fino al giorno precedente la ripresa dell’attività lavorativa e sarà pari al: 100% dell’indennità per massimo 10 giorni, in caso di 1° assenza; 50% dell’indennità nel restante periodo di malattia, in caso di 2° assenza; 100% dell’indennità dalla data della 3° assenza.
 
Gli Uffici Paghe di Confartigianato sono a disposizione degli Associati per ogni chiarimento.

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