News / Paghe e consulenza del lavoro - venerdì 06 nov 2009 | A cura dell'Ufficio Stampa
Con l'ipotesi di accordo 15 ottobre 2009, Federmeccanica, Assistal con Fim-Cisl e Uilm-Uil (non firma la Fiom-Cgil), hanno rinnovato il Ccnl per i dipendenti delle industrie private metalmeccaniche e dell'installazione di impianti, L'accordo decorre dal 1° gennaio 2010 e scadrà il 31 dicembre 2012.
Minimi tabellari
Per effetto degli incrementi stabiliti dall'accordo con decorrenza 1° gennaio 2010, 1° gennaio 2011 e 1° gennaio 2012, i nuovi minimi di retribuzione risultano i seguenti:
Categorie Importi mensili
dal 1.1.2010 dal 1.1.2011 dal 1.1.2012
7Q 1.930,58 1.983,08 2.038,21
7 1 .930,58 1.983,08 2.038,21
6 1. 778,89 1.826,39 1.876,27
5S 1.657,57 1.701,82 1.748,28
5 1 .552,56 1.592,56 1.634,56
4 1 .453,49 1.489,99 1.528,32
3 1 .395,44 1.429,94 1.466,17
2 1. 267,23 1.296,48 1.327,19
1 1. 154,98 1.179,98 1.206,23
Elemento perequativo
L'elemento perequativo da erogare nel mese di giugno di ogni anno viene incrementato di € 195,00 annui a decorrere dal 1° gennaio 2011.
Diritto allo studio
Sono concesse 40 ore annue di permesso retribuito, per non più di 3 anni nel corso del rapporto di lavoro (cumulabili con quanto previsto per i lavoratori studenti), a coloro che intendano frequentare, anche in orari non coincidenti con l'orario di lavoro, l'ultimo triennio per il conseguimento del diploma di scuola media superiore.
Deleghe sindacali
Ai lavoratori non iscritti al sindacato verrà trattenuta, sulla retribuzione corrisposta nel mese di giugno 2010, una quota di contribuzione una tantum pari ad € 30,00.
Il modulo di accettazione o rifiuto, allegato alla busta paga, dev'essere riconsegnato entro il 15 maggio 2010.
Contrattazione integrativa e premio di risultato
Viene costituita tra le Parti stipulanti una Commissione con il compito di definire, entro dicembre 2010, una disciplina della contrattazione aziendale ed, entro giugno 2010, delle "linee
guida" per il premio di risultato.
Contrattazione aziendale
La Commissione disciplinerà contenuti, tempi e procedure della contrattazione aziendale, in coerenza con quanto previsto dall'Accordo interconfederale 15 aprile 2009 per l'attuazione dell'accordo-quadro 22 gennaio 2009 sulla riforma degli assetti contrattuali.
Inoltre formulerà proposte circa le materie demandabili al livello aziendale e disciplinerà le procedure di conciliazione ed arbitrato.
Premio di risultato
La Commissione traccerà "linee guida" cui le parti aziendali possono fare riferimento nella scelta dei parametri per quantificare il premio di risultato.
Le parti invieranno una proposta di premio all'Associazione territoriale, che la illustrerà alle Organizzazioni sindacali territoriali e stipulerà con esse l'accordo istitutivo del premio.
Ente bilaterale nazionale
Un'apposita Commissione definirà entro 6 mesi dal 15 ottobre 2009 gli elementi per la costituzione dell'Ente bilaterale nazionale, di cui l'accordo in oggetto allega una bozza di Statuto.
Fondo di sostegno al reddito
L'accordo stabilisce la costituzione di un Fondo di sostegno al reddito, che sarà operativo a decorrere dal 1° gennaio 2012.
Il finanziamento del Fondo è il seguente:
- per il 2011 e 2012, € 2 mensili a carico azienda per ogni lavoratore in forza, con versamento rispettivamente a gennaio 2012 e gennaio 2013;
- dal 1° gennaio 2012, € 1 mensile a carico del lavoratore che abbia volontariamente aderito con versamento a gennaio 2013;
- dal 1° gennaio 2013, € 2 mensili a carico dell'azienda per ogni lavoratore in forza, iscritto e contribuente al Fondo.
Lavoro a termine
Ai lavoratori assunti a tempo determinato a decorrere dal 1° gennaio 2010 si applica la seguente disciplina.
Premio di risultato
In assenza di indicazioni da parte di un accordo aziendale, il premio di risultato sarà riconosciuto ai lavoratori a termine in forza alla data di erogazione (ovvero di comunicazione dei
risultati alla R.s.u.), in proporzione al periodo di servizio complessivamente prestato nell’anno di riferimento del premio, ancorché in virtù di più contratti a termine.
Assunzione per sostituzioni
L’assunzione di lavoratori a termine per la sostituzione di lavoratori in maternità/paternità o congedo parentale può essere anticipata fino a 2 mesi prima dell’inizio del congedo.
Trasformazione del rapporto
Nel caso di trasformazione a tempo indeterminato o di successiva assunzione a tempo indeterminato di lavoratore già impiegato a termine si terrà conto complessivamente di tutti i periodi di lavoro (compresa l'attività prestata in somministrazione) effettuati presso il medesimo datore di lavoro, per lo svolgimento di mansioni equivalenti, ai fini dell’applicazione della disciplina degli aumenti periodici d’anzianità e della mobilità professionale, purché non interrotti da periodi di non lavoro superiori a 12 mesi.
Diritto di precedenza Il lavoratore che, nell’esecuzione di uno o più contratti a termine presso la stessa azienda, abbia prestato attività lavorativa per un periodo superiore a 6 mesi, ha diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal datore di lavoro entro i 12 mesi successivi alla scadenza del contratto a termine con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione dei rapporti a termine.
Il lavoratore assunto a termine per lo svolgimento di attività stagionale (*) ha diritto di precedenza rispetto a nuove assunzioni a termine da parte dello stesso datore di lavoro per le medesime attività.
Il diritto di precedenza può essere esercitato a condizione che il lavoratore manifesti in forma scritta al datore di lavoro la propria volontà in tal senso entro rispettivamente 6 mesi e 3 mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro e si estingue entro 1 anno dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.
Nel caso di una concomitanza di più aspiranti che abbiano maturato i requisiti e manifestato nei termini previsti la volontà di avvalersi del diritto di precedenza, sarà data priorità ai lavoratori
che abbiano cumulato il maggior periodo di lavoro a termine; in caso di parità si farà riferimento alla maggiore età anagrafica.
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(*) Oltre a quelle definite dal D.P.R. n. 1525/1963, sono stagionali le attività caratterizzate dalla necessità ricorrente di
intensificazione dell’attività lavorativa in determinati e limitati periodi dell’anno.
Lavoro a tempo parziale
La seguente disciplina entra in vigore dal 1° gennaio 2012. La contrattazione aziendale può
anticipare tale data.
Il contratto a tempo parziale deve essere stipulato per iscritto, con l'indicazione della durata
della prestazione e la collocazione temporale dell’orario con riferimento al giorno, alla
settimana, al mese e all’anno.
Il rapporto di lavoro ad orario ridotto può essere:
- di tipo orizzontale, quando la riduzione di orario è prevista in relazione all’orario normale
giornaliero;
- di tipo verticale quando l’attività lavorativa sia svolta a tempo pieno ma limitatamente a
periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese, o dell’anno;
- di tipo misto quando, attraverso una combinazione delle precedenti modalità, sono
previste giornate ad orario ridotto limitatamente a periodi predeterminati nel corso della
settimana, del mese o dell’anno.
Contratti di lavoro a tempo parziale con superamento dell’orario normale giornaliero ma
inferiore a quello contrattuale settimanale, potranno essere stipulati anche al fine di consentire
una maggiore utilizzazione degli impianti; in tale ultimo caso e nel caso in cui il part-time
verticale comprenda i giorni del fine settimana, l’attivazione sarà oggetto di esame preventivo
con la R.s.u.
Clausole elastiche e flessibili
Possono essere concordate, con atto scritto, clausole flessibili relative alla variazione della
collocazione temporale della prestazione e, nei rapporti a tempo parziale di tipo verticale o
misto, anche clausole elastiche relative alla variazione in aumento della durata della
prestazione.
La facoltà di procedere alla variazione della prestazione deve essere esercitata dal datore
di lavoro con un preavviso di almeno 7 giorni lavorativi.
Nel caso di variazione della collocazione temporale della prestazione, al lavoratore sarà
corrisposta per le ore oggetto di modifica una maggiorazione della retribuzione nella misura
onnicomprensiva del 10% (*).
La variazione in aumento della durata della prestazione è consentita per una quantità
annua non superiore al 25% della normale prestazione annua a tempo parziale e per le ore di
lavoro prestate in aumento dovrà essere corrisposta una maggiorazione della retribuzione nella
misura onnicomprensiva pari al 15% (*).
Il lavoratore che abbia aderito alle clausole flessibili o elastiche, previa comunicazione
scritta da presentare con un preavviso di almeno 7 giorni lavorativi corredata da adeguata
documentazione, è esonerato dal relativo adempimento nei seguenti casi sopravvenuti e per il
periodo di tempo in cui essi sussistano:
- altra attività lavorativa subordinata o che comunque impegni il lavoratore in orari definiti
incompatibili con le variazioni d’orario;
- necessità di assistere genitori, coniuge o convivente, figli, e altri familiari conviventi senza
alcuna possibilità alternativa di assistenza, gravemente ammalati o portatori di handicap o che
accedano a programmi terapeutici e di riabilitazione per tossicodipendenti;
- necessità di accudire i figli fino al compimento degli 8 anni;
- partecipazione a corsi di studio per il conseguimento della scuola dell’obbligo, del titolo di
studio di secondo grado o del diploma universitario o di laurea la cui frequenza sia incompatibile
con le variazioni d’orario;
- necessità di sottoporsi in orari non compatibili con le variazioni pattuite a terapie o cicli di
cura;
- altre fattispecie di impossibilità all’adempimento, di analoga valenza sociale rispetto a
quelle sopraddette.
Lavoro supplementare
Ogni volta che l’orario concordato sia inferiore all’orario normale settimanale, è consentita
la prestazione di lavoro supplementare in riferimento a specifiche esigenze tecniche,
organizzative, produttive o amministrative.
Il lavoro supplementare è consentito fino al raggiungimento delle 40 ore settimanali e per
una quantità annua non superiore al 50% della normale prestazione annua a tempo parziale ed
è compensato con una maggiorazione onnicomprensiva del 10% (*).
Per le prestazioni eccedenti tale limite annuo la maggiorazione è del 20%.
Trasformazione del rapporto
L’azienda, fino al limite del 3% del personale in forza a tempo pieno (2% nelle aziende fino
a 100 dipendenti) valuterà positivamente la richiesta di trasformazione del rapporto da tempo
pieno a tempo parziale nei seguenti casi:
- necessità di assistere genitori, coniuge o convivente, figli, e altri familiari conviventi senza
alcuna possibilità alternativa di assistenza, gravemente ammalati o portatori di handicap;
- necessità di accudire i figli fino al compimento dei 13 anni;
- necessità di assistere familiari conviventi senza alcuna possibilità alternativa di assistenza
che accedano a programmi terapeutici e di riabilitazione per tossicodipendenti;
- necessità di studio connesse al conseguimento della scuola dell’obbligo, del titolo di
studio di 2° grado o del diploma universitario o di laurea.
Nelle ipotesi che non rientrano nei casi precedenti e fino al limite massimo complessivo del
4% del personale in forza a tempo pieno, l’azienda valuterà l’accoglimento della richiesta del
lavoratore di avvalersi del part-time tenuto conto delle esigenze tecnico organizzative.
In caso di trasformazione del rapporto da tempo pieno in rapporto a tempo parziale, lo
stesso potrà anche avere durata predeterminata, di norma non inferiore a 6 mesi e superiore a
24 mesi. La relativa comunicazione all’interessato sarà fornita entro 45 giorni dalla richiesta.
In caso di trasformazione del rapporto da tempo pieno in rapporto a tempo parziale su
richiesta del lavoratore per le suddette motivazioni, le stesse costituiscono comprovato
impedimento individuale alle clausole flessibili o elastiche.
In caso di assunzione di personale a tempo pieno è riconosciuto il diritto di precedenza nei
confronti dei lavoratori con contratto a tempo parziale, a parità di mansioni, fatte salve le
esigenze tecnico-organizzative.
I lavoratori affetti da patologie gravi che richiedono terapie salvavita che comportano una
discontinuità nella prestazione lavorativa certificata dall’unità sanitaria locale territorialmente
competente, hanno diritto alla trasformazione del rapporto a tempo pieno in lavoro a tempo
parziale verticale od orizzontale. Il rapporto di lavoro a tempo parziale è trasformato
nuovamente in rapporto di lavoro a tempo pieno previa richiesta del lavoratore.
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(*) Da computare sugli elementi utili al calcolo delle maggiorazioni per lavoro straordinario, notturno e festivo.
Previdenza integrativa
La contribuzione al Fondo Cometa a carico azienda viene elevata alle seguenti percentuali
di minimo tabellare, E.d.r., indennità di funzione quadri ed elemento retributivo per i lavoratori di
7º livello:
- 1,4% dal 1° gennaio 2012;
- 1,6% dal 1° gennaio 2013.
I suddetti incrementi avverrano a condizione che il lavoratore contribuisca almeno con pari
aliquota.
Per gli apprendisti, la contribuzione passerà dall'1,5% all'1,6% a decorrere dal 1° gennaio
2013.
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