Per utilizzarli sarà necessario che sia i datori di lavoro sia i lavoratori si registrino sulla piattaforma dell'INPS, direttamente o tramite il contact center e che si alimenti un conto, dal quale l'Istituto effettuerà il pagamento. Nei casi di imprese vengono fissati un minimo salariale (9 euro) ed un compenso minimo giornaliero (36 euro). I pagamenti, in entrambi i contratti, saranno mensili e avverranno ogni 15 del mese.
Vediamo in dettaglio questa novità.
Inps, con circolare n. 107/2017, fornisce le prime indicazioni sul contratto di prestazione occasionale (CpO) e sul Libretto famiglia (LF).
Alle prestazioni occasionali possono fare ricorso:
• Le persone fisiche, non nell’esercizio dell’attività professionale o d’impresa, per il ricorso a prestazioni occasionali mediante il Libretto Famiglia;
• Gli altri utilizzatori, nei limiti previsti, per l’acquisizione di prestazioni di lavoro mediante il contratto di prestazione occasionale.
Secondo la nuova definizione, sono prestazioni occasionali le attività lavorative che danno luogo, nel corso di un anno civile (cfr dal 01.01 al 31.12):
a) Per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro;
b) Per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro.
Sono computati in misura pari al 75% del loro importo, i compensi per prestazioni di lavoro occasionali rese dai seguenti soggetti:
• Titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità;
• Giovani con meno di 25 anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado ovvero a un ciclo di studi presso l’università;
• Persone disoccupate;
• Percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione (REI) ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito. In tal caso l’INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno del reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni occasionali;
c) Per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore, con riferimento a compensi di importo non superiore a 2.500 euro.
Per l’accesso alle prestazioni occasionali, gli utilizzatori e i prestatori sono tenuti a registrarsi e a svolgere i relativi adempimenti, anche tramite un intermediario all’interno di un’apposita piattaforma informatica gestita dall’INPS, denominata "piattaforma informatica INPS". Gli adempimenti di registrazione, da parte degli utilizzatori e dei prestatori, nonché di comunicazione dei dati relativi alla prestazione lavorativa possono essere svolti:
• Direttamente dall’utilizzatore/prestatore, attraverso l’accesso alla citata piattaforma telematica con l’utilizzo delle proprie credenziali personali (PIN INPS);
• Avvalendosi dei servizi di contact center INPS, che gestiranno lo svolgimento delle attività di registrazione e/o degli adempimenti di comunicazione della prestazione lavorativa. Anche in tal caso, è preliminarmente necessario che l’utente risulti in possesso delle credenziali personali (PIN INPS).
Le operazioni di registrazione e di svolgimento degli adempimenti informativi possono essere altresì svolte:
1. dagli intermediari (Legge 11 gennaio 1979, n. 12);
2. dagli enti di patronato esclusivamente per i seguenti servizi:
- registrazione del prestatore;
- tutti gli adempimenti relativi all’utilizzo del Libretto Famiglia da parte dell’utilizzatore e del prestatore.
Gli sviluppi della piattaforma informatica preordinati a consentire l’operatività di intermediari e patronati saranno resi disponibili entro il mese di luglio 2017.
Il Libretto Famiglia contiene titoli di pagamento, il cui valore nominale è fissato in 10 euro, utilizzabili per compensare prestazioni di durata non superiore a un’ora. Per ciascun titolo di pagamento erogato sono interamente a carico dell’utilizzatore la contribuzione alla Gestione separata, stabilita nella misura di 1,65 euro, e il premio dell’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, stabilito nella misura di 0,25 euro; un importo di 0,10 euro è destinato al finanziamento degli oneri gestionali.
Attraverso la piattaforma informatica INPS ovvero avvalendosi dei servizi di contact center messi a disposizione dall’INPS, l’utilizzatore, entro il giorno 3 del mese successivo allo svolgimento della prestazione, comunica i dati identificativi del prestatore, il compenso pattuito, il luogo di svolgimento e la durata della prestazione, nonché ogni altra informazione necessaria ai fini della gestione del rapporto. Il prestatore riceve contestuale notifica attraverso comunicazione SMS o di posta elettronica.
Gli altri utilizzatori, possono ricorrere a prestazioni occasionali attraverso uno specifico contratto di prestazione occasionale. Ai fini dell’attivazione del contratto, ciascun utilizzatore versa, attraverso la piattaforma informatica INPS, le somme utilizzabili per compensare le prestazioni. L’1% degli importi versati è destinato al finanziamento degli oneri gestionali. La misura minima oraria del compenso è pari a 9 euro, tranne che nel settore agricolo.
È vietato il ricorso al contratto di prestazione occasionale:
• Da parte degli utilizzatori che hanno alle proprie dipendenze più di cinque lavoratori subordinati a tempo indeterminato nel semestre che va dall’ottavo al terzo mese antecedente;
• Da parte delle imprese del settore agricolo
• Da parte delle imprese dell’edilizia e di settori affini, delle imprese esercenti l’attività di escavazione o lavorazione di materiale lapideo, delle imprese del settore delle miniere, cave e torbiere (CCS = 1.13.01, 1.13.02, 1.13.03, 1.13.04, 1.13.05, 4.13.01, 4.13.02, 4.13.03, 4.13,04, 4.13.05, 1.02.xx, 1.11.xx, 4.02.xx, 4.11.xx);
• Nell’ambito dell’esecuzione di appalti di opere o servizi.
L’utilizzatore è tenuto a trasmettere almeno un’ora prima dell’inizio della prestazione una dichiarazione contenente i dati necessari per lo svolgimento della prestazione (anagrafici, luogo di svolgimento, data e l’ora di inizio e di termine...) Il prestatore riceve contestuale notifica della dichiarazione attraverso comunicazione SMS o di posta elettronica.
In caso di violazione dell’obbligo di comunicazione, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 500 a euro 2.500 per ogni prestazione lavorativa giornaliera per cui risulta accertata la violazione. Non si applica la procedura di diffida.
Nel caso in cui la prestazione lavorativa non abbia luogo, egli è tenuto a comunicare la revoca della dichiarazione trasmessa all’INPS entro i tre giorni successivi al giorno programmato di svolgimento della prestazione. In mancanza della predetta revoca, l’INPS provvede al pagamento delle prestazioni e all’accredito dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi.
Al fine di poter ricorrere alle prestazioni di lavoro occasionali è necessario che l’utilizzatore (Libretto Famiglia o Contratto di prestazione occasionale) abbia preventivamente alimentato il proprio portafoglio telematico, attraverso il versamento della provvista destinata a finanziare l’erogazione del compenso al prestatore, l’assolvimento degli oneri di assicurazione sociale ed i costi di gestione delle attività.
Le modalità di versamento delle somme destinate a compensare le prestazioni occasionali, ad assolvere ai relativi adempimenti di contribuzione obbligatoria e gli oneri di gestione sono:
1. Versamento a mezzo modello F24Elementi identificativi (ELIDE). In particolare:
a. Per il Libretto Famiglia (LF), i versamenti vanno effettuati utilizzando la causale "LIFA”;
b. Per il Contratto di prestazione occasionale (Cpo), versamenti vanno effettuati utilizzando la causale "CLOC".
2. Strumenti di pagamento elettronico con addebito in c/c ovvero su carta di credito/debito
Con riferimento a tutte le prestazioni rese, l’INPS provvede, nel limite delle somme previamente acquisite a tale scopo dagli utilizzatori, al pagamento del compenso al prestatore il giorno 15 del mese successivo attraverso accredito delle spettanze su conto corrente bancario risultante sull’anagrafica del prestatore ovvero, in mancanza della registrazione del conto corrente bancario, mediante bonifico bancario domiciliato pagabile presso gli uffici della società Poste italiane Spa.
Gli oneri di pagamento del bonifico bancario domiciliato sono a carico del prestatore.