DETRAZIONE IVA: LE MODIFICHE PREVISTE DAL DL 50/2017

News / Fisco e consulenza aziendale - giovedì 21 dic 2017 | A cura dell'Ufficio Stampa


L'articolo 2 del DL 50/2017 apporta sostanziali modifiche prevedendo che l'Iva, dal momento in cui diventa esigibile - art. 6 del DPR 633/72 - può essere detratta esclusivamente entro l'anno di effettuazione dell'operazione, o più precisamente "con la dichiarazione relativa all'anno in cui il diritto alla detrazione è sorto" e non più come previsto in precedenza entro il termine di scadenza della dichiarazione Iva del secondo anno successivo a quello di riferimento della fattura.

La registrazione delle fatture di acquisto deve essere effettuata entro la presentazione della dichiarazione IVA di ricezione delle fatture e con riferimento al medesimo anno di ricezione.

Nella pratica:

- le fatture datate 2015 potranno essere portate in detrazione IVA entro il 30 aprile del 2018 (dichiarazione IVA periodo d'imposta 2017);

- le fatture datate 2016 potranno essere portate in detrazione IVA entro il 30 aprile 2019 (dichiarazione IVA periodo d'imposta 2018);

- le fatture datate 2017 potranno essere portate in detrazione entro il 30 aprile 2018, facendole concorrere insieme al credito del 2017.

E’ opportuna quindi una maggiore tempestività rispetto al passato sia nel verificare di aver ricevuto tutte le fatture di acquisto nei tempi utili a godere della detrazione, sia nell’emettere le fatture ai clienti titolare di partita iva, in modo tale potergli consentire di detrarre l’imposta nei termini di legge.

Gli uffici del Settore fiscale di Confartigianato della Provincia di Ravenna sono a disposizione degli imprenditori aderenti per chiarimenti ed approfondimenti


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