ACCORDO INTERCONFEDERALE COMPARTO ARTIGIANATO

News / Paghe e consulenza del lavoro - mercoledì 12 ago 2009 | A cura dell'Ufficio Stampa


Lo scorso 23 Luglio è stato siglato dalle Organizzazioni artigiane e da Uil e Cisl, la Cgil non ha firmato l'accordo, l'accordo interconfederale applicativo dell’ intesa del Novembre 2008. L'accordo stabilisce che, tenuto conto della situazione economica attuale l’incremento dei minimi retributivi per l’anno 2009 sia pari al 1,5% della paga base, ex contingenza ed elemento distinto della retribuzione.
Il suddetto aumento decorrerà con le paghe di Gennaio 2010, da questo importo saranno decurtati eventuali somme corrisposte a titolo di anticipo sui futuri aumenti contrattuali.
In sede di rinnovo i contratti nazionali del comparto artigiano recepiranno il suddetto incremento dei minimi retributivi.
Le parti, a livello interconfederale verificheranno l’esistenza di eventuali scostamenti tra l’inflazione prevista sulla base dell’indice sopra indicato, e quella reale, procedendo al recupero delle eventuali differenze nel periodo di vigenza dei contratti nazionali (2010-2012).
Per la copertura del periodo dal Gennaio al Novembre 2009 si è concordato di erogare l’importo di € 115 lordi, per i dipendenti in forza al 1/7/2009, come una tantum.
Il suddetto importo andrà proporzionato in base ai mesi di presenza in azienda, e nelle ipotesi di part-
time, sospensione dal lavoro e assenza facoltativa post partum.
L’una tantum sarà corrisposta in due tranches, la prima di € 60 unitamente alle buste di Luglio 2009, l’altra di € 55 con quelle di Novembre 2009; il ns. Regionale, unitamente a Cna ha comunicato che, l’erogazione dell’ una tantum è rinviata tenuto conto della erogazione nel mese di Luglio dei premi di produttività e dello stato di crisi.
L’erogazione dell’ una tantum seguirà la seguente cadenza
rate 1° agosto 09 2° sett. 09 3° ott. 09 4° nov. 09 5°dic. 09
qualificati 27€ 25€ 21€ 21€ 21€
apprendisti 20€ 15€ 15€ 15€ 15€
Il premio va erogato ai soli lavoratori in forza alla data del 1° luglio 2009 sulla base dei 12esimi lavorati nel corso dell’anno 2009. L’importo sarà ridotto in caso di aspettativa di maternità, sospensioni dal lavoro, part-time. Sono esclusi dall’erogazione i dipendenti da aziende artigiane che applicano il CCNL autotrasporto ed edilizia.
Per gli apprendisti l’una tantum è pari ad € 80 da erogarsi in due rate di uguale importo on le scadenze e modalità sopra ricordate, sospendendo l’erogazione della prima tranches per i motivi sopra indicati.
La tassazione applicata è quella ordinaria.
Le parti nell’ accordo confermano l’abrogazione dell’ istituto della indennità di vacanza contrattuale che non andrà più corrisposta.

Una seconda parte tratta della bilateralità definendo i nuovi importi minimi da versare all’ Ente Bilaterale, con possibilità, con intese a livello regionale di contemplare importi superiori a quelli previsti nell’ accordo.
Le parti concordano che quanto sarà versato per il rappresentante territoriale sicurezza e formazione sicurezza, da piena attuazione all’ articolo 52 del D.lg. 81/2008 (testo unico sulla sicurezza).

L’accordo poi ribadisce la costituzione, dal 1 gennaio 2010 di un fondo integrativo sanitario nazionale per i lavoratori dipendenti delle imprese artigiane, prevedendo che la percentuale minima di finanziamento sia pari al 1%, e rimandando ad altro incontro, da effettuarsi entro il 31 ottobre 2009, la definizione delle modalità operative.
Dal 2010 quindi i dipendenti delle aziende artigiane avranno l’accesso alle provvidenze erogate da questo fondo sanitario, provvidenze che saranno stabilite nell’ incontro sopra indicato.

Nel contratto viene ribadito che, i trattamenti previsti dalla bilateralità sono vincolanti per tutte le imprese rientranti nella sfera di applicazione degli accordi e contratti collettivi, stabilendo che le prestazioni erogate dagli Enti Bilaterali rappresentano un diritto contrattuale di ogni lavoratore che, matura nei confronti della impresa non aderente all’ Ente Bilaterale, il diritto alla erogazione diretta delle prestazioni previste a carico della impresa ( quindi in caso di sospensione per mancanza di lavoro quanto erogato dall’ Ente bilaterale, se richiesto dal dipendente andrà erogato direttamente al lavoratore dall’ impresa che dovrà pagare su quanto erogato i contributi ordinari).
Inoltre è previsto che le imprese dal Luglio 2010 dovranno erogare un importo, a titolo retributivo, di € 25 mensili lordi, importo che non sarà dovuto per le imprese iscritte all’ Ente bilaterale regionale e, in regola con i versamenti.

Per la previdenza complementare l’accordo definisce una serie di iniziative di propaganda, anche con l’intervento dei patronati per far conoscere Artifond ai dipendenti delle aziende artigiane e stabilendo che una volta definito il nuovo assetto normativo, in materia di previdenza complementare, il contributo a carico della impresa, in caso di adesione del lavoratore al fondo, da parte di dipendenti con anzianità contributiva successiva al 28 aprile 1993, sia del 1% anche in assenza del contributo sullo stipendio da parte del dipendente.

Viene stabilito, per quanto concerne i rinnovi contrattuali , di procedere alla stesura definitiva dei nuovi assetti contrattuali avviando dal Ottobre 2009 le trattative per il rinnovo dei ccnl dell’ artigianato ( alcuni rinnovi dello scorso anno sono stati solo rinnovi economici senza rivedere la parte normativa del ccnl).

Quanto previsto in materia di aumenti contrattuali, bilateralità e adesione enti bilaterali dovrà essere recepito da ogni ccnl , per i comparti del trasporto ed edile si applicheranno le previsioni in materia di aumenti contrattuali e si definiranno in sede di trattativa con le categorie le modalità applicative del resto dei contenuti dell’ accordo, fermo restando quanto già previsto in materia di casse edili.

Gli uffici paghe sono a completa disposizione per ogni ulteriore approfondimento o chiarimento

 


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