News / Fisco e consulenza aziendale - lunedì 26 feb 2018 | A cura dell'Ufficio Stampa
Le note di variazioni in diminuzione devono essere emesse entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui si è verificato il presupposto per operare la maggiore detrazione.
La circolare dell’Agenzia delle Entrate n.1/E del 17/01/2018, con la quale si è ridotto il termine di detrazione dell’Iva assolta sugli acquisti entro la presentazione della dichiarazione Iva, ha inciso anche sulla disciplina delle note di variazione.
Il mancato coordinamento fra l’art.26, che consente il recupero dell’imposta originariamente addebitata a seconda della tipologia di operazione entro un anno o più e l’art.19 termine per la detrazione d’imposta, ha ridotto notevolmente il termine per il recupero dell’Iva tramite nota di variazione.
In pratica, per le note di variazione emesse dal 1° gennaio 2017, la detrazione può essere operata non più, come in precedenza, al più tardi con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto era sorto, ma nel termine più breve previsto con la circolare n.1/2018, entro la data di presentazione della dichiarazione Iva relativa all’anno in cui si è verificato il presupposto per operare la variazione.
Gli addetti del servizio fiscale dell’Associazione restano a disposizione per ulteriori chiarimenti.
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