CCNL ARTIGIANO DEL SETTORE LEGNO: RINNOVATO INTEGRATIVO REGIONALE

News / Paghe e consulenza del lavoro - giovedì 21 giu 2018 | A cura dell'Ufficio Stampa


Nei giorni scorsi è stato siglato il rinnovo del contratto integrativo regionale del CCNL artigiano del settore Legno. Le sostanziali modifiche sono due:
- l’incremento dal 60% al 70% del trattamento economico di malattia per il periodo di carenza;
- la struttura del Premio che viene calcolato sulla base dei risultati aziendali.
 
Il CCRL si applica a tutte le imprese artigiane, alle PMI e ai consorzi artigiani e PMI che applicano il CCNL del Settore Legno, Arredamento, Mobili indicati nella sfera di applicazione del CCNL Legno e Lapidei del 13/03/2018.
 
Trattamento Economico di Malattia: i primi 3 giorni di carenza saranno retribuiti al 70% per le malattie inferiori a 7 giorni. La previsione non si applica alle malattie in corso ed è riservata ai lavoratori non in prova. Gli apprendisti acquisiranno il diritto a far data dal 25° mese di anzianità aziendale. Per gli impiegati la retribuzione rimane al 100%
 
Il Premio di Produttività definisce 2 indicatori che dovranno essere misurati a livello aziendale:
a) Fatturato Caratteristico al netto dell’Inflazione diviso il numero medio di dipendenti nell’anno. Il raggiungimento del risultato si ha quando vi è un incremento pari o superiore al 2% sull’anno precedente a cui è calcolato.
b) numero delle ore lavorate dall’insieme dei lavoratori dell’impresa diviso il numero delle ore lavorabili dai lavoratori dell’impresa. Il raggiungimento della quota di premio si ottiene quando il rapporto è uguale o superiore a 0,97.
I valori del premio globale ottenibile al raggiungimento degli indicatori oscillano da 165 euro a 313 euro anno.
 
Le imprese che intendono aderire alla modalità di erogazione del premio beneficiando della detrazione fiscale per i dipendenti dovranno, entro un mese dalla firma del CCRL (11 luglio 2018) inviare l’apposito modello  al sito del Ministero del Lavoro (Clic Lavoro).
 
Il premio va erogato con la mensilità di luglio di ogni anno di vigenza, fatta eccezione per l’anno in corso in cui è previsto un periodo transitorio in cui è possibile erogare da luglio 2018 a ottobre 2018. 
Il lavoratore può optare, nel caso in cui l’azienda metta a disposizione tale scelta, per la trasformazione del premio in voucher fino ad un massimo del 50% del valore. La quota di premio trasformata in voucher sarà maggiorata del 10%.
 
In caso l’azienda non raggiungesse gli indicatori fissati dovrà, direttamente o per il tramite dell’Associazione di categoria a cui aderisce, inviare una comunicazione alle OO.SS. competenti per bacino entro il 30 giugno (30 settembre per l’anno in corso) con cui chiede un incontro in sede di bacino in cui documentare il mancato raggiungimento dei risultati. In quella sede dovrà essere prodotta documentazione comprovante il mancato raggiungimento dei valori soglia dei due indicatori. L’incontro dovrà avere luogo entro 10 gg lavorativi dalla richiesta.
 
In caso l’azienda decida di non misurare gli indicatori previsti dal CCRL che consentono il beneficio fiscale per i lavoratori, dovrà erogare una quota di premio maggiorata e tale per cui i lavoratori non abbiano un’entrata netta inferiore a coloro le cui aziende optano per accedere ai benefici fiscali. In questo caso l’importo da erogare oscilla da236 a 448 euro.
 
Per ulteriori informazioni, le imprese aderenti possono prendere contatto con gli addetti del Servizio libri paga dell’Associazione.
 

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