Approda in Gazzetta Ufficiale il D.L. n. 79/2018, che sposta al 1° gennaio 2019 l’obbligo della fattura elettronica per gli acquisti di carburanti per autotrazione.
L’obbligo del primo luglio relativo all’utilizzo della fatturazione elettronica per i rifornimenti di carburanti, viene prorogato di 6 mesi giungendo così al 1° gennaio 2019; nel frattempo la scheda carburante potrà essere utilizzata liberamente.
Sarà comunque possibile per le imprese e i professionisti ricevere per i loro rifornimenti la fattura elettronica, in via sperimentale; tuttavia si ritiene consigliabile continuare ad utilizzare la carta carburante in questa prima fase.
Il divieto di pagare benzina e gasolio in contanti invece, previsto esclusivamente per i titolari di partita IVA a partire dal 1° luglio 2018, non è entrato nel dibattito relativo alle novità del decreto sulle semplificazioni fiscali.
Quindi, sebbene la deduzione di benzina e gasolio e la detrazione IVA continueranno ad essere ammesse con la semplice compilazione della scheda carburante, è obbligatorio pagare con mezzi tracciabili, mentre è vietato l’utilizzo del contante.
Confermata inoltre per il 1° luglio 2018 l’entrata in vigore degli obblighi di fatturazione elettronica delle prestazioni rese da soggetti subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese operanti nel quadro di un contratto di appalto con un’amministrazione pubblica.
Gli addetti del settore fiscale di Confartigianato sono a disposizione delle aziende associate per qualsiasi chiarimento e/o approfondimento.