BENI SIGNIFICATIVI: CIRCOLARE DELL'AGENZIA DELL'ENTRATE N. 15/E DEL 12 LUGLIO 2018

News / Fisco e consulenza aziendale - martedì 17 lug 2018 | A cura dell'Ufficio Stampa


Ancora una circolare dell’Agenzia delle Entrate sui beni significativi, che potrebbe chiarire definitivamente i dubbi interpretativi.

La circolare in oggetto, in effetti risponde in parte ai quesiti rappresentati dalla Confederazione nella consulenza giuridica dell’11 maggio 2016 (vedi News n.34/2016) di Confartigianato.
In merito, vi invito a leggere attentamente la News n.36 del 13 luglio us, di Confartigianato, inviata nei giorni scorsi.
 
In pratica la circolare n.15/E del 12 luglio us, in allegato, si divide in tre parti:
Individuazione dei beni significativi;
Casi particolari:
Tapparelle
Zanzariere;
Grate di sicurezza.
Modalità di fatturazione.
 
La parte più interessante è sicuramente quella legata alle parti staccate dei beni significativi.
Fino ad oggi infatti, non era chiaro se dovessero essere considerate con una propria autonomia funzionale, e quindi assoggettate al medesimo trattamento fiscale previsto per la prestazione di servizi o, diversamente considerate come componenti del bene significativo, con tutte le limitazione che ne conseguono.
 
Nello specifico è stato chiarito quanto segue:
 
LE TAPPARELLE
Le tapparelle hanno autonomia funzionale rispetto agli infissi. Il loro valore non è attratto nel valore degli infissi (beni significativi), ma è ricompreso nel valore della prestazione di servizio soggetta ad iva con applicazione dell’aliquota nella misura del 10%.
In sintesi: se legate strutturalmente agli infissi, il valore delle tapparelle va ricompreso in quello degli infissi. In caso contrario confluisce nella prestazione di servizio con Iva al 10%.
LE ZANZARIERE
Le zanzariere, come le tapparelle, hanno una loro autonomia funzionale rispetto agli infissi, quindi il loro valore non assume rilievo ai fini della determinazione del limite cui applicare il 10%.
In sintesi: se legate strutturalmente agli infissi, il valore delle zanzariere va ricompreso in quello degli stessi. In caso contrario confluisce nella prestazione di servizio con Iva al 10%.
LE GRATE DI SICUREZZA
Le grate di sicurezza, invece, a differenza dei casi sopra citati, non possono essere considerate come parti staccate di alcun bene significativo. 
In sintesi: in un intervento di installazione degli infissi e delle grate di sicurezza, il valore delle grate non deve confluire nel valore degli infissi, ma nel valore complessivo della prestazione di servizi al 10%.
 
 
Gli uffici fiscali dell’Associazione restano a disposizione per ulteriori chiarimenti.

 


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