News / Fisco e consulenza aziendale - giovedì 30 ago 2018 | A cura dell'Ufficio Stampa
Le comunicazioni liquidazioni Iva del II° trimestre 2018 vanno presentate entro il 17 settembre o entro il 1° ottobre prossimi venturi???
Questo è il dubbio che molti contribuenti hanno a ridosso della scadenza dell’adempimento in oggetto.
In effetti il problema nasce dal fatto che per legge, i termini per l’invio delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche Iva (art.21-bis del Dl 21 maggio 2010 n.78, dovrebbero essere uguali a quelli per la comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute, lo “spesometro” (art.21 del Dl 21 maggio 2010 n.78).
Il decreto Dignità è però intervenuto, con l’intento della semplificazione, a modificare il comma 1 dell’art.21, posticipando il termine del 16 al 30 settembre che, essendo di domenica, è rinviato al 1° ottobre pv.
La legge di Bilancio 2018 all’art.1, comma 932, inoltre dispone che, per evitare sovrapposizioni con altri adempimenti, sia posticipato dal 16 al 30 settembre il termine per l’invio dello spesometro del secondo trimestre (e indirettamente, anche quello del primo semestre 2018).
Purtroppo però, nello scadenziario ufficiale dell’Agenzia delle Entrate, come scadenza della comunicazione Iva è stata indicata la data del 17 settembre pv.
La spiegazione del fatto che l’Agenzia rimane ancorata alla data originaria del 17 settembre, parrebbe essere quella che la Legge di Bilancio richiama solo l’articolo 21, ossia quello dello spesometro e non della comunicazione liquidazione Iva.
A tutt’oggi in pratica, l’Agenzia tiene separate le date dell’adempimento liquidazione iva (17 settembre 2018), da quello dei dati delle fatture (1° ottobre 2018)
Gli uffici fiscali dell’Associazione restano a disposizione per ulteriori chiarimenti.
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