Com'è noto, dal 1.7.2018 i datori di lavoro hanno l’obbligo di corrispondere le retribuzioni (nonché le anticipazioni) esclusivamente tramite:
1. bonifici;
2. strumenti di pagamenti elettronici;
3. pagamento in contanti presso sportello bancario/postale dove il datore di lavoro ha aperto c/c di tesoreria con mandato di pagamento;
4. assegno.
Recentemente l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha fornito ulteriori chiarimenti:
CORRESPONSIONE SOMME DIVERSE DALLA RETRIBUZIONE
L’obbligo di utilizzo degli strumenti di cui sopra non sussiste (e pertanto è possibile l’utilizzo del contante) per le somme dovute a diverso titolo quali ad esempio le spese sostenute dal lavoratore nell’interesse del datore di lavoro (es. rimborso di spese viaggio, vitto, alloggio).
L’obbligo di cui sopra invece, interessa le indennità di trasferta, posto che le stesse hanno natura mista (risarcitoria e retributiva al superamento di determinate soglie e in presenza di determinate caratteristiche).
PAGAMENTO TRAMITE VAGLIA POSTALE
In relazione alla possibilità di effettuare i pagamenti con assegno (vedi p.4) l’INL ha precisato che rientra in tale ambito anche il pagamento tramite vaglia postale purchè in esso vengano riportati:
• Nome del beneficiario
• Clausola di non trasferibilità
• Causale contenente: indicazione datore di lavoro, del lavoratore, data e importo dell’operazione, mese di riferimento della retribuzione
VIOLAZIONI IN MATERIA DI ANTIRICICLAGGIO
La violazione dell’obbligo di pagamento tramite le suddette modalità comporta l’applicazione della sanzione da euro 1.000 a euro 5.000.
Con la Nota 7369 l’INL precisa che qualora il pagamento in contanti sia effettuato per un importo stipendiale mensile pari o superiore ad euro 3.000 si configura la violazione ex art. 49, comma 1, D.Lgs. n. 231/2007 in materia di utilizzo del contante, con sanzione da euro 3.000 ad euro 50.000
Informazioni ed approfondimenti possono essere richiesti presso gli Uffici dell'Associazione.